Oneri di urbanizzazione dovuti solo per urbanizzazione effettiva non per ogni cessione (C.G.A.R.S. n. 572 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inciso “fatto salvo l’obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13”, contenuto nell’art. 16, comma 11, l. reg. n. 8/2012, va interpretato nel senso di “se dovuti”. Gli oneri di urbanizzazione sono connessi alla trasformazione del territorio e alla realizzazione degli insediamenti produttivi: costituiscono il corrispettivo dell’edificazione e non un tributo collegato alla circolazione del bene. Ne consegue che il trasferimento dell’immobile non genera di per sé l’obbligo di versare gli oneri, che restano dovuti solo per l’urbanizzazione effettivamente realizzata. La finalità antispeculativa della norma non autorizza a imporre il pagamento per concessioni anteriori, per le quali era prevista la gratuità, né per cessioni prive di nuove opere. L’acquisto del bene in sede fallimentare è a titolo derivativo e non originario, con piena successione nella posizione del debitore esecutato.
Il Fatto
Il Consorzio ASI di Caltagirone assegnava nel 1998 un lotto di un agglomerato industriale a una società per la realizzazione di un impianto, a condizioni agevolate e con esonero dagli oneri di urbanizzazione. Avviati i lavori, la società falliva e lo stabilimento restava allo stato rustico. Nell’ambito della procedura fallimentare l’azienda odierna appellata acquistava l’immobile con decreto del Tribunale di Catania dell’11 gennaio 2018, senza avviare alcuna attività e cedendolo nel 2021 a due operatori, con frazionamento del lotto.
L’IRSAP, appreso che frazionamento e trasferimento erano avvenuti senza il preventivo nulla osta, chiedeva il versamento di un importo commisurato agli oneri di urbanizzazione. Con determinazione n. 110 del 28 giugno 2022 imponeva all’azienda il pagamento di euro 49.813,89. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso e annullava gli atti. L’Istituto proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il motivo centrale dell’appellante ruota attorno all’art. 16, comma 11, l. reg. n. 8/2012 e all’art. 21 del Regolamento IRSAP: il trasferimento sarebbe subordinato al versamento di una somma commisurata agli oneri di urbanizzazione, da applicarsi come criterio oggettivo e certo. Il C.G.A.R.S. respinge la tesi.
La Corte osserva che gli oneri in questione sono quelli della l. reg. n. 71/1978 e riguardano la costruzione, in coerenza con il principio dell’onerosità delle costruzioni quale corrispettivo della trasformazione del territorio. Il comma 11 disciplina solo i tempi della corresponsione e persegue una finalità antispeculativa. Da ciò deriva che gli oneri non possono essere introdotti per concessioni anteriori in cui era specificamente prevista la gratuità.
L’espressione “fatto salvo l’obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13” sottintende l’inciso “se dovuti”. Diversamente, gli oneri sarebbero pretesi per ogni cessione, mentre sono collegati all’urbanizzazione che avviene al momento della realizzazione dell’insediamento.
Nel caso concreto non risultano nuove opere: la comunicazione presentata riguardava solo il frazionamento. Lo stabilimento era stato realizzato dalla prima società, mentre l’appellata non ha eseguito interventi dopo l’entrata in vigore della l. reg. n. 8/2012. Manca dunque il presupposto per pretendere gli oneri.
Il Collegio corregge però la tesi dell’appellata sull’acquisto: il bene acquisito in sede fallimentare è a titolo derivativo, non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (richiamata Cass. Sez. II, ordinanza n. 25926 del 2022). La Corte esclude inoltre che si ponga un problema di disapplicazione del Regolamento, trattandosi di mera interpretazione della norma primaria. L’appello è perciò respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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