Accesso ai verbali CAVS con stralcio delle valutazioni difensive (TAR Sicilia n. 2559 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I verbali del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri sono documenti amministrativi ostensibili, non riconducibili alla categoria dei pareri interni sottratti all’accesso. Il limite dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e le esigenze di difesa dell’azienda sanitaria non giustificano il diniego integrale, ma impongono l’ostensione con stralcio o omissis delle sole valutazioni di ordine strategico-difensivo. A tal fine non basta il rilievo potenziale delle valutazioni ai fini della strategia processuale: occorre che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della difesa nel giudizio civile, con attestazione del responsabile del procedimento sul contenuto effettivamente difensivo delle parti omesse. Il diniego fondato su motivi non enunciati nel provvedimento non può essere integrato in giudizio, in forza del divieto di integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di un neonato deceduto, aveva chiesto all’ASP l’accesso integrale ai verbali del CAVS relativi alla valutazione del sinistro, oltre all’annullamento del regolamento aziendale nella parte in cui sottrae tali verbali all’ostensione. Il Tribunale penale di Catania, con sentenza n. 3111 del 1 agosto 2024, aveva accertato la responsabilità di operatori sanitari, condannandoli al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
L’ASP aveva negato l’accesso con nota prot. n. 239862 del 17.12.2024, qualificando i verbali come pareri interni contenenti valutazioni tecniche su una lite in atto o in potenza. Il ricorrente ha proposto ricorso lamentando violazione del principio di trasparenza dell’art. 4, comma 1, legge n. 24/2017 e l’insussistenza di ipotesi di esclusione tassativamente previste dall’art. 24, legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASP per difetto di motivazione circa l’indispensabilità dei documenti ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Tale carenza non era contemplata nella nota di diniego, fondata esclusivamente sulla natura dei verbali: opera quindi il divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio.
Nel merito il TAR richiama l’insegnamento del Giudice d’appello, recepito da Cons. Stato, Sez. III, n. 808 del 2020. I verbali del comitato, con le propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono in un procedimento funzionale all’individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria. Essi non sono direttamente funzionali alla difesa in giudizio, ma possono contenere valutazioni strategico-difensive sottratte al regime ostensivo, ulteriori rispetto a quelle ricognitive o valutative di profili medico-legali.
La conseguenza è che l’ostensione deve avvenire mediante stralcio o omissis, unitamente all’attestazione del responsabile del procedimento che le parti omesse contengono effettivamente valutazioni difensive elaborate in funzione del contenzioso civile. Il Collegio precisa che, non essendo sufficiente il rilievo potenziale delle valutazioni, è necessario che esse siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio, e non ai soli fini delle decisioni in sede di definizione extra-giudiziale.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati. Il TAR ordina all’ASP di consentire l’accesso alla documentazione non ancora ostesa entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, con gli accorgimenti indicati. La novità e complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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