Revoca della licenza di P.S. tra motivazione postuma e cointeressenza del coniuge (TAR Sicilia n. 2558 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS è illegittima se l’Amministrazione fonda la propria determinazione, in sede giurisdizionale, su circostanze non poste a base del provvedimento impugnato: si tratta di integrazione postuma della motivazione, non consentita. Il giudizio di cointeressenza con il coniuge, già titolare di quote societarie e destinatario di provvedimenti penali, deve essere dimostrato dall’Amministrazione con onere probatorio adeguato, non essendo sufficiente la mera ipotizzabilità della strumentalità degli atti di scioglimento dei vincoli societari. In presenza delle condizioni dell’art. 100 TULPS, l’Amministrazione deve in prima battuta disporre la sospensione della licenza, presupposto della revoca in caso di reiterazione. Il giudice amministrativo, nel merito, può recepire la motivazione dell’ordinanza cautelare non impugnata, se ampia ed esaustiva, quando nessun deposito ulteriore sia intervenuto.

Il Fatto

La ricorrente titolare di un punto di raccolta di scommesse sportive in Palagonia impugna il decreto con cui la Questura di Catania ha disposto la revoca della licenza di P.S. ex art. 88 TULPS. Il provvedimento si fondava sull’arresto del coniuge e sulla presenza di soggetti pregiudicati all’interno del locale.

La ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 10, 11 e 88 TULPS e dell’art. 100 TULPS, sostenendo di aver sciolto i vincoli societari con il coniuge e di essere incensurata. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha integrato la difesa richiamando il rinvio a giudizio della stessa ricorrente per riciclaggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 16/2025, ritenendola ampia ed esaustiva. Nessun deposito è intervenuto dopo la cautelare e nessuna contestazione è stata mossa in udienza. La decisione di merito poggia quindi su quella stessa motivazione.

Quanto al rinvio a giudizio della ricorrente, il TAR rileva che l’argomentazione dell’Amministrazione sarebbe in astratto condivisibile, ma tale elemento non è stato posto a base del provvedimento impugnato. Esso costituisce integrazione postuma della motivazione, non consentita in sede giurisdizionale.

Sul primo motivo, il Collegio ritiene fondata la deduzione circa lo scioglimento dei vincoli societari con il coniuge in data antecedente al provvedimento. Le argomentazioni dell’Amministrazione sulla possibile strumentalità di tali atti non sono decisive: l’onere probatorio grava sulla stessa Amministrazione. Né è risolutivo il richiamo alla giurisprudenza della Sezione, poiché nelle fattispecie citate si trattava di prosecuzione dell’attività da parte di soggetto incensurato in luogo di indagati, oppure di un giudizio di disvalore riguardante direttamente il ricorrente e non un congiunto.

Sul secondo motivo, il TAR condivide la censura relativa all’art. 100 TULPS, che prevede in prima battuta la sospensione della licenza. Assume rilievo la nota della Stazione CC che aveva chiesto la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura temporanea del locale.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza della facoltà di riedizione del potere. Le spese sono compensate, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, con particolare riferimento al rinvio a giudizio richiamato dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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