Commissione medica non può opporre patologie non previste per la patente B (TAR Liguria n. 335 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità alla guida deve fondarsi esclusivamente sulle malattie e sulle affezioni elencate in modo tassativo dall’art. 320 del d.P.R. n. 495 del 1995 e dall’appendice II al titolo IV del regolamento, non essendo ammessa applicazione analogica o interpretazione estensiva delle previsioni ostative. La Commissione medica locale non può pertanto dichiarare la non idoneità per una patologia ivi non compresa, né il margine di discrezionalità tecnica consente di attribuire valenza preclusiva a condizioni che il legislatore non ha considerato tali. I tempi di reazione a stimoli semplici e complessi costituiscono requisito richiesto dall’art. 324, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1995 solo per le patenti delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali, e non possono quindi fondare un giudizio negativo per la patente di categoria B. Il giudizio negativo è pertanto annullabile per eccesso di potere e violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente si sottoponeva a visita medica per il conseguimento della patente di guida di categoria B. La Commissione medica locale costituita presso la ASL competente, con atto del 17 novembre 2021, lo dichiarava permanentemente non idoneo in ragione di una patologia diagnosticata in età infantile.

Il giudizio veniva confermato dall’Unità sanitaria di RFI S.p.a. che, all’esito degli accertamenti del 9 febbraio 2022, richiamava ulteriori profili, tra cui tempi di reazione inferiori alla soglia e ulteriori deficit, ritenendo insussistenti i requisiti per una guida in sicurezza. Il ricorrente impugnava entrambi i giudizi davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 119 del codice della strada e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. La ASL eccepiva la parziale improcedibilità del ricorso, sul presupposto che il secondo giudizio avesse sostituito il primo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in via preliminare l’eccezione di improcedibilità, qualificata come inammissibilità. Il ricorrente aveva la facoltà di agire subito avverso la prima valutazione negativa oppure di chiedere, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del codice della strada, una nuova certificazione agli organi sanitari periferici di RFI. Avendo scelto la seconda via, resta integro il suo interesse a impugnare l’originario giudizio unitamente alla successiva valutazione sfavorevole.

Nel merito, la Corte individua il perimetro normativo. L’art. 119, comma 1, del codice della strada esclude il rilascio della patente a chi sia affetto da malattia tale da impedire di condurre con sicurezza; l’art. 319 del d.P.R. n. 495 del 1995 richiama l’assenza di malattia o deficienza organica incompatibili con la sicurezza; l’art. 320 rinvia all’appendice II al titolo IV per l’individuazione delle affezioni preclusive. La Corte qualifica tali previsioni come tassative, insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva, e ne ricava l’elenco delle condizioni ostative.

La patologia da cui è affetto il ricorrente non rientra in tale elenco e non è quindi considerata dall’ordinamento come condizione ostativa al conseguimento della patente. Il Tribunale precisa che non rilevano i richiami alla discrezionalità tecnica della Commissione medica locale: la contestazione non investe la qualificazione della patologia, pacificamente riconosciuta, ma la valenza preclusiva che le è stata attribuita in via interpretativa.

Quanto ai profili ulteriori valorizzati da RFI, la Corte rileva che l’art. 324, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1995 richiede i tempi di reazione a stimoli semplici e complessi per la conferma o la revisione delle patenti delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali C e D. Poiché il requisito è previsto per le categorie superiori, la sua valutazione non può determinare una condizione impeditiva per la patente di categoria B.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei giudizi negativi impugnati. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 119 C.d.S.

Tutte le 4 sentenze sull'art. 119 C.d.S.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *