Il riesame delle condanne giustifica la revoca del porto d’armi (TAR Calabria n. 1677 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto ai fini del rilascio o del mantenimento della licenza di porto d’armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi di illogicità o irragionevolezza manifesta. L’amministrazione non è tenuta ad accertare la rilevanza penale del comportamento, essendo sufficiente una valutazione autonoma degli elementi acquisiti, anche indiziari, idonei a escludere la piena sicurezza sul buon uso delle armi. Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, poiché l’autorità di polizia conserva un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già assunte quando sopraggiungano o si riconsiderino circostanze ostative. La pendenza di un procedimento di riabilitazione, non ancora concluso, non è dirimente ai fini del giudizio prognostico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2006 la licenza di porto di fucile per uso caccia, poi rinnovata due volte. Con decreto del Questore di Cosenza, adottato a seguito di contraddittorio procedimentale, l’amministrazione ha annullato il rinnovo, valorizzando le condanne riportate per lesione personale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e violazioni in materia edilizia, nonché i contatti con soggetti gravati da pregiudizi di polizia emersi in occasione di un controllo.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. Ha sostenuto la risalenza delle condanne, l’assenza di sopravvenienze e la contraddittorietà della condotta amministrativa rispetto ai precedenti rinnovi. L’amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 individua i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43 del medesimo testo unico disciplina la licenza di porto d’armi, prevedendo al primo comma i divieti automatici e al secondo comma la facoltà di ricusazione per i condannati per delitti diversi, per chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Nel caso concreto assume rilievo proprio il comma 2 dell’art. 43.
Da tali precetti i giudici traggono il principio secondo cui il giudizio sull’affidabilità è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo per illogicità o irragionevolezza. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo. Non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui è sufficiente che dal comportamento emergano, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza sul buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021). L’affidabilità va desunta da condotte significative, con una valutazione complessiva e non atomistica (Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019; TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 2018).
Sul dedotto contrasto con i precedenti rinnovi, il Tribunale osserva che il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, perché l’autorità di polizia ha un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze ostative (TAR Calabria, Sez. I, n. 591 del 2023). Il divieto e la revoca non richiedono un abuso concretamente accertato, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Nel caso di specie l’amministrazione ha rivalutato motivatamente le condanne pregresse, di per sé sufficienti a fondare la prognosi negativa. Gli elementi, valutati complessivamente, rendono coerente il giudizio del Questore. Non è dirimente la pendenza del procedimento di riabilitazione, non ancora conseguita. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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