Accessori del credito da giudicato: ottemperanza limitata agli interessi legali senza rivalutazione (TAR Abruzzo n. 222 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario liquido ed esigibile risultante da un giudicato può essere oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza anche per gli accessori naturali, costituiti da rivalutazione e interessi. Opera tuttavia il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione: gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non sono cumulabili, salvo che il creditore provi che la perdita del potere d’acquisto della somma sia maggiore degli interessi legali applicabili. In difetto di tale prova sono dovuti soltanto gli interessi legali sulle somme liquidate, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. La sopravvenuta soddisfazione del credito in corso di causa rende improcedibile la domanda di condanna alla penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 164/2024, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in complessivi € 1.030,00 per il primo grado ed € 962,00 per l’appello, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa.

Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso, notificato il 31.12.2024 e dunque, a suo dire, prima della scadenza del termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 decorrente dalla notificazione della sentenza spedita il 15.11.2024, e deduce la cessazione della materia del contendere per aver avviato il procedimento di esecuzione con richiesta di stanziamento dei fondi. La ricorrente replica di aver ricevuto il pagamento della sorte capitale, ma non degli oneri accessori maturati dal dì del dovuto al saldo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente ha notificato al Ministero la sentenza della Corte d’appello il 29.4.2024, cosicché alla data della notifica del ricorso il termine dilatorio era ampiamente decorso. La notifica richiamata dal Ministero è stata eseguita dalla cancelleria della Corte d’appello e ha ad oggetto l’attestazione del 14.11.2024 di passaggio in giudicato della sentenza: si tratta, dunque, di un atto diverso e successivo, privo di incidenza sul decorso del termine.

Nel merito, la cessazione della materia del contendere è solo parziale. La ricorrente ha dichiarato, senza contestazione avversa, di aver ricevuto il pagamento della sorte capitale ma non degli oneri accessori richiesti con il ricorso.

La domanda è pertanto ammissibile, perché il credito pecuniario liquido ed esigibile risultante da un giudicato può essere eseguito in sede di ottemperanza anche per gli accessori naturali, cioè rivalutazione e interessi. Nel caso concreto, tuttavia, sono dovuti soltanto gli interessi legali: stante il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione, la ricorrente non ha provato che la perdita del potere d’acquisto della sorte capitale sarebbe maggiore degli interessi legali sulla stessa applicabili.

Quanto alla penalità di mora prevista dall’art. 114 cod. proc. amm., la soddisfazione del credito in corso di causa rende la relativa domanda improcedibile. Il Collegio ordina quindi al Ministero di dare esecuzione alla sentenza limitatamente agli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese di giudizio, decorrenti dalla pubblicazione della stessa, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza maturare alcun compenso, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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