Foglio di via obbligatorio legittimo in base ai precedenti penali del destinatario (TAR Trentino-Alto Adige n. 133 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 può essere adottato quando il destinatario sia riconducibile a una delle categorie dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, presenti una pericolosità sociale attuale e concreta e si trovi fuori dal comune di residenza. Il giudizio di pericolosità non richiede una condanna penale attuale né la commissione di un fatto di reato, essendo sufficiente un giudizio prognostico di propensione antisociale desunto da elementi di fatto complessivamente valutati. I termini di deposito di memorie e documenti ex art. 73 c.p.a. hanno carattere perentorio e la loro violazione determina l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivi. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per ragioni di celerità, quando l’urgenza sia motivata nel provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto il divieto di rientro nel Comune di Bolzano, per un periodo pari al massimo consentito, con obbligo di lasciare il territorio comunale e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione.
Il provvedimento si fonda su precedenti penali del ricorrente, su un precedente D.A.C.U.R. e su ulteriori episodi di disordine. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa comunicazione di avvio, carenza dei presupposti di pericolosità e sproporzione della misura. L’istanza cautelare era stata rigettata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili le note d’udienza e i due documenti depositati dal ricorrente, perché tardivi rispetto ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a.. Richiamando Consiglio di Stato n. 5114 del 2022 e n. 194 del 2019, il Tribunale qualifica tali termini come espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, con conseguente inutilizzabilità degli atti tardivi, da considerarsi tamquam non essent.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 richiede la riconducibilità a una categoria dell’art. 1, la pericolosità sociale attuale e la presenza fuori dal comune di residenza. La misura non persegue finalità sanzionatorie ma di prevenzione, dovendo rimuovere il rischio di aggressione ai beni tutelati.
Sul piano probatorio il Tribunale osserva che la pericolosità non postula necessariamente condanne penali e può basarsi anche su un solo episodio significativo, richiamando Consiglio di Stato n. 3128 del 2014 e n. 7205 del 2022. L’onere dell’Amministrazione è dare conto della proiezione del comportamento del soggetto, potenzialmente pregiudizievole, suscettibile di evolvere in lesione concreta.
Nel caso di specie la motivazione appare adeguata: i numerosi fatti penalmente rilevanti, compresi in un ampio arco temporale, non sono stati oggetto di specifica contestazione e sono quindi rilevanti ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la discrezionalità, emergendo una concreta e attuale propensione del ricorrente alla compromissione dei beni tutelati. Pacifico è il presupposto della non residenza nel Comune di Bolzano.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il Tribunale richiama l’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 e rileva che il decreto motiva l’urgenza di impedire reiterazioni di comportamenti violenti. La censura sul danno economico è generica e priva di prova; il ricorrente può comunque chiedere permessi temporanei alla Questura. La durata massima applicata è ritenuta equa e proporzionata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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