Procura speciale per altro giudizio e inammissibilità del ricorso (TAR Molise n. 303 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto, sì da individuare con certezza la controversia. Ove il documento conferisca il mandato per un diverso e specifico giudizio, il requisito di cui all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. non è soddisfatto, anche quando il ricorso rechi la dicitura del rilascio della procura in calce e la procura sia materialmente allegata all’atto introduttivo. La presunzione di specialità legata alla posizione topografica della procura recede a fronte di espressioni univocamente dirette ad altra attività processuale. Il vizio è inammissibile e non sanabile mediante remissione in termini ex art. 37 cod. proc. amm., né tramite ratifica ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ., norma non riprodotta nel codice del processo amministrativo.
Il Fatto
La struttura ricorrente impugnava la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva approvato le tariffe TARI per l’anno 2021, dolendosi della mancata previsione di tariffe separate per gli agriturismi rispetto alla categoria dei ristoranti e delle pizzerie, e censurando il regolamento comunale nella parte in cui non operava tale distinzione.
Il Comune si costituiva e eccepiva in via preliminare la nullità dell’atto introduttivo per carenza della procura speciale ad litem, con conseguente inammissibilità del gravame. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica del 18 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare. Dal fascicolo emerge che la procura depositata riguarda un altro e specifico giudizio, ossia un appello al Consiglio di Stato proposto avverso una sentenza dello stesso Tribunale, pur resa tra le stesse parti. Nessun elemento del documento risulta riferibile alla vicenda odierna.
Richiamando l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il TAR ribadisce che la procura deve essere speciale, indicando l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita. Il principio è espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5723 del 2018. L’identità soggettiva delle parti e la connessione tra le due controversie non valgono a estendere la portata del mandato, che resta circoscritto al giudizio testualmente menzionato.
La difesa della ricorrente opponeva che la procura, rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso, dovesse reputarsi apposta in calce ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. b), d.P.C.M. n. 40/2016. Il Collegio non disconosce la regola, ma osserva che la presunzione di specialità fondata sulla posizione topografica — richiamata da Cass. civ. Sez. Lav. n. 15692/2009 — recede dinanzi a espressioni univocamente dirette ad altre attività e fasi processuali, come affermato da Cass., Sez. VI-III, ord. n. 18257 del 2017 e da Cass. Sez. Lav., ord. n. 28146 del 2018. Nel caso concreto il testo della procura è incompatibile con il giudizio in esame.
Il Collegio esclude poi la richiesta subordinata di un termine per sanare il vizio. La carenza della procura speciale non è emendabile mediante l’istituto della ratifica di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., non riprodotto nel codice del processo amministrativo e incompatibile con una disciplina che colloca la procura tra i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2922 del 2019, a TAR Molise n. 38/2022 e a TAR Lombardia, Milano, n. 661 del 2021. Il requisito deve sussistere al momento della proposizione, il che esclude la configurabilità di un potere di rinnovazione, proprio delle nullità sanabili e non delle inammissibilità.
Il Tribunale rileva infine che, pur a fronte dell’eccezione immediata del Comune, la ricorrente non ha mai depositato una procura idonea a comprovare il dedotto errore di allegazione. La produzione tardiva di una copia del medesimo documento non muta l’esito. Il ricorso è dunque inammissibile per vizio insanabile della procura e della sottoscrizione dell’atto introduttivo, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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