L’esenzione IMU per i beni merce richiede dichiarazione annuale a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 14546 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IMU per i fabbricati merce, di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, presuppone la presentazione di un’apposita dichiarazione, a pena di decadenza, relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede il beneficio. La dichiarazione resa per annualità pregresse, anche dal precedente proprietario costruttore, non è idonea a produrre effetti ultrattivi per gli anni successivi, attesa la natura di fatti potenzialmente variabili della destinazione alla vendita e dello stato di non locazione. L’obbligo dichiarativo non può ritenersi assolto dalla mera conoscenza, da parte del Comune, dei fatti che comportano l’esenzione, non essendo ammessa interpretazione analogica o estensiva delle norme agevolative.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2015 emesso da Roma Capitale, contestando la legittimità del recupero in relazione a unità immobiliari qualificate come beni merce e, quindi, esenti dal tributo ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 102/2013.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’ente impositore, ritenendo che la dichiarazione di esenzione presentata per l’anno 2013 dal precedente proprietario costruttore potesse valere anche per le annualità successive, in assenza di variazioni nella situazione dei beni. Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, trattato preliminarmente per ragioni logico-giuridiche, attiene al presupposto dichiarativo e viene ritenuto fondato. La Corte rileva che è pacifico in causa che per l’annualità 2015 non sia stata presentata alcuna dichiarazione di esenzione per i beni merce oggetto dell’avviso impugnato.
La questione di diritto consiste nello stabilire se l’esenzione richieda una specifica dichiarazione per ciascuna annualità di imposta o se possano operare gli effetti di pregresse dichiarazioni in caso di invarianza della situazione. La Suprema Corte richiama il quadro normativo, precisando che la legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 751, ha previsto per i beni merce l’esenzione dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ha confermato il richiamo al disposto dell’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, che subordina il beneficio alla presentazione di un’apposita dichiarazione a pena di decadenza.
La Corte evidenzia come le condizioni per l’esonero, ossia la destinazione alla vendita e lo stato di non locazione, siano fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo e debbano essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU per ciascuna annualità. Poiché le norme che stabiliscono esenzioni sono di stretta interpretazione, la dichiarazione non può essere sostituita da alcun altro adempimento né ritenuta superflua per la conoscenza dell’ente impositore.
La dichiarazione originaria presentata per l’annualità 2013 dal precedente proprietario costruttore non è quindi idonea a produrre effetti per le annualità successive. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbe i restanti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso, condannando la contribuente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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