Disponibilità fabbricato senza requisito quinquennale per Parco Agrisolare (TAR Lazio n. 7644 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di attribuzione di contributi pubblici come il Parco Agrisolare, i requisiti di ammissione e le cause di esclusione devono essere tipici e tassativi, risultando da un’interpretazione letterale della normativa primaria e della lex specialis. La disponibilità giuridica del fabbricato su cui installare l’impianto non deve protrarsi, sotto pena di esclusione, per un quinquennio dalla data di fine lavori presunta se ciò non è espressamente previsto. Le FAQ, equiparabili a circolari, non possono introdurre requisiti aggiuntivi né essere invocate contro il privato che non le abbia seguite. La produzione tardiva di documenti non sana retroattivamente la carenza di un requisito di partecipazione. La domanda di accertamento dei presupposti di ammissione è inammissibile se il potere amministrativo non è integralmente vincolato.
Il Fatto
Una società attiva nel settore agroalimentare ha chiesto l’ammissione al contributo PNRR “Parco Agrisolare” per un impianto fotovoltaico su un fabbricato a uso produttivo, dimostrando la disponibilità dell’immobile tramite un contratto di affitto agrario con scadenza al 10 novembre 2025. In fase istruttoria, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha richiesto la prova della disponibilità per i cinque anni successivi alla fine lavori presunta. La società ha rappresentato l’avvio di procedure per un nuovo contratto, ma il GSE ha adottato la comunicazione di esclusione, ritenendo non accertata la disponibilità quinquennale del fabbricato.
La società ha impugnato l’esclusione e l’elenco dei beneficiari, deducendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’illegittima applicazione delle FAQ ministeriali e la contraddittorietà con una precedente analoga procedura del 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto i primi due motivi di ricorso, richiamando la propria recente pronuncia n. 4645/2026. Dall’esame del D.M. 19 aprile 2023, dell’avviso, del Regolamento operativo e delle FAQ, il Collegio ha rilevato che nessuna disposizione impone che la disponibilità giuridica dell’immobile debba protrarsi per un quinquennio dalla fine lavori presunta, a pena di inammissibilità. Le FAQ non possono essere fatte valere contro il privato, in quanto non costituiscono “regola di validità” e non possono introdurre cause di esclusione non previste dalla lex specialis. Il contratto di affitto agrario prodotto in sede procedimentale è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la disponibilità del fabbricato.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto fondata la censura sulla natura di requisito aggiuntivo non previsto ai fini dell’ammissione, applicando il principio di stretta interpretazione dei requisiti, derivante anche dalla natura di aiuto di Stato della misura ai sensi dell’art. 107 TFUE. Ha invece respinto la tesi sul riparto di giurisdizione, affermando che il GSE agisce sempre in veste di autorità, anche nella fase di esecuzione del rapporto incentivante.
Il quarto motivo è stato rigettato: il provvedimento di ammissione alla procedura 2022, i cui effetti erano stati rinunciati, non può essere utilizzato come tertium comparationis, non potendo invocarsi la disparità di trattamento rispetto a un provvedimento illegittimo o non più attuale. Il quinto motivo è stato accolto solo con riguardo alla violazione del favor partecipationis, mentre è stata esclusa la lesione del legittimo affidamento, non essendovi stato un provvedimento ampliativo e non essendo state superate le verifiche del GSE.
Il sesto motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali e, nel caso di specie, la duplice interlocuzione ha comunque garantito il contraddittorio sostanziale. La domanda di accertamento è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di potere non integralmente vincolato, e quella risarcitoria respinta per l’effetto satisfattivo dell’annullamento. Il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento dell’esclusione e dell’elenco dei beneficiari nei limiti di interesse, e salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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