Permesso di costruire in deroga oneroso: no a esenzione senza opera pubblica (TAR Emilia-Romagna n. 409 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in deroga è oneroso quando il cambio di destinazione d’uso avviene tra categorie autonome e non omogenee e non è più temporaneo, ma definitivo, con conseguente aumento del carico urbanistico. L’esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 presuppone un duplice requisito, oggettivo e soggettivo: la destinazione funzionale dell’opera al soddisfacimento dell’interesse pubblico e la sua realizzazione a cura di soggetti pubblici, diretta o indiretta. La monetizzazione dei parcheggi pubblici è dovuta anche per la modifica di destinazione senza opere che incrementi il carico urbanistico, ove la dotazione non sia già soddisfatta. L’ordine di conformazione ex art. 23, comma 10, L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 può essere adottato nel termine di novanta giorni per gli interventi complessi, valutata la pluralità delle opere autorizzate.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire in deroga ex art. 20 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 per adattare un edificio di sua proprietà a sede della Questura. Il titolo è stato rilasciato previo pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, contributo commisurato al costo di costruzione e monetizzazione dei parcheggi pubblici, per complessivi euro 190.456,91.

La società ha chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione dai contributi urbanistici, sostenendo l’assenza di un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante e la natura di opera di interesse generale. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordine di conformazione dell’opera ex art. 23, commi 10 e 11, L.R. n. 15/2013, volto al pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione dei parcheggi. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo. La classificazione catastale è criterio residuale: la concessione originaria prevedeva destinazione a uffici, negozi e residenza, e il cambio d’uso dei piani sesto e settimo da residenza a uffici era stato consentito solo per periodo limitato e con obbligo di ripristino. La stessa relazione tecnica a corredo dell’istanza ammette la destinazione residenziale di quei piani. Vi è dunque stato un cambio di destinazione d’uso tra categorie non omogenee, non più temporaneo ma definitivo.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 esonera le opere pubbliche o di interesse generale eseguite dagli enti preposti e dai privati in attuazione di strumenti urbanistici. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 5942/2018 e TAR Molise n. 34/2019 per il duplice requisito oggettivo e soggettivo. L’edificio non è nato per soddisfare un interesse pubblico, la locazione al Ministero dell’Interno è a titolo oneroso e, cessato il rapporto, l’immobile con destinazione definitiva a uffici potrà essere immesso sul mercato nell’interesse imprenditoriale della proprietaria. Il contributo è stato inoltre richiesto solo per la ristrutturazione del piano terra.

Quanto alla monetizzazione dei parcheggi, il terzo motivo è infondato in tutti i profili. La richiesta riguarda il cambio d’uso definitivo da residenza a uffici, non la parte interessata dal cambio temporaneo. La modifica di destinazione senza opere che aumenti il carico urbanistico richiede il reperimento degli standard ex art. 37, comma 5, RUE. La destinazione direzionale esige una dotazione maggiore rispetto alla residenziale, e la monetizzazione è stata correttamente chiesta per la parte non soddisfatta in sede di prima realizzazione.

Infine, sull’ordine di conformazione, il Collegio conferma la tempestività del provvedimento, adottato nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 23, comma 10, L.R. n. 15/2013 per gli interventi complessi. La complessità emerge dalla pluralità di opere autorizzate: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, cambio di destinazione, realizzazione di posti auto esterni, recinzione e passi carrai. Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese di euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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