Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all’interesse (TAR Lombardia n. 2459 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di carenza di interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso stesso, atteso che la sopravvenuta rinuncia all’interesse alla decisione rende inutile l’ulteriore esame della controversia. La pronuncia di improcedibilità non richiede la costituzione delle parti resistenti e comporta la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa parte ricorrente.
Il Fatto
La società IPAS s.p.a. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Seveso rispetto a sei istanze di autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari a carattere permanente, depositate il 17 gennaio 2025 e protocollate il 21 gennaio 2025. Il Comune di Seveso e la società SIPEA s.r.l., intimati, non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Con dichiarazione depositata il 5 maggio 2026, la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il tribunale ha preso atto della mancata costituzione delle parti resistenti.
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse determina l’impossibilità di procedere all’esame nel merito delle censure proposte, imponendo una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La scelta di non coltivare la controversia, manifestata espressamente dalla parte ricorrente, priva di oggetto il giudizio, sicché non residua alcuna ragione per una decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha accolto la richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite. La pronuncia è stata resa all’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2026, con dispositivo di improcedibilità e contestuale ordine di esecuzione all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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