Confessione stragiudiziale INPS e domanda di irripetibilità dell’indebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26756 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confessione stragiudiziale richiede un’esplicita dichiarazione avente ad oggetto la verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte e postula un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere tale verità, e un elemento oggettivo, dato dal pregiudizio per il dichiarante e dal corrispondente vantaggio per il destinatario. Una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo o indiziario. La comunicazione con cui un ufficio INPS dia atto che, all’esito del ricalcolo, non risultino somme a credito o a debito non integra confessione stragiudiziale dell’inesistenza di un indebito accertato da un diverso ufficio, non risultando alcuna consapevolezza di quest’ultimo. La domanda di irripetibilità dell’indebito previdenziale, che postula la sussistenza dell’indebito, è incompatibile con quella di accertamento negativo e costituisce domanda nuova se proposta solo in appello.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo dell’indebito previdenziale che l’INPS aveva preteso in ripetizione con comunicazioni relative alla pensione della parte privata per il periodo dal 2012 al 2015. Oggetto della pretesa erano quote di integrazione al minimo e maggiorazione sociale non spettanti per il possesso di redditi superiori ai limiti di legge.
Il Tribunale di Enna rigettò la domanda, escludendo che alla comunicazione INPS del 16.02.2015 potesse attribuirsi l’efficacia della confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. La Corte d’appello di Caltanissetta confermò integralmente la decisione. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per la connessione tra la seconda parte del primo e il secondo motivo. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 2735 cod. civ., la lesione dell’affidamento, l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., il mancato esercizio dell’autotutela e l’irripetibilità delle somme ex art. 52 della legge n. 88/1989 e art. 1 della legge n. 412/1991. Il secondo motivo censura l’interpretazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in ordine al termine annuale di cui all’art. 13 della legge n. 412/1991.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la confessione stragiudiziale non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, dovendo constare dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo (Cass. n. 24695/2023). Su questa base la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi, perché nella comunicazione del 16.02.2015, proveniente dall’ufficio di Sant’Agata di Militello, non risultava alcun riferimento all’indebito riscontrato dall’ufficio di Messina nelle comunicazioni del 18.12.2014, 12.10.2015 e 21.1.2016.
Da ciò la Corte inferisce che in quella comunicazione mancasse qualsiasi consapevolezza dell’indebito accertato da un ufficio diverso: ciò esclude in radice la possibilità di ammettere l’esistenza di fatti sfavorevoli al dichiarante. L’ammissione che, all’esito del ricalcolo, non risultassero somme a credito o a debito non implica necessariamente l’inesistenza delle somme a debito frutto dell’accertamento di altro ufficio. Le censure della prima parte del primo motivo sono quindi infondate.
Quanto al tema dell’irripetibilità, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda nuova ex art. 345 cod. proc. civ., proposta solo in grado di appello. Dagli atti introduttivi dei due giudizi di merito risulta che la parte privata aveva fondato la domanda sulla inesistenza dell’indebito e non anche sulla sua irripetibilità in ragione delle disposizioni speciali. Si tratta di domande diverse, perché fondate su fatti costitutivi tra loro incompatibili: l’irripetibilità postula necessariamente la sussistenza di un indebito che la domanda di accertamento negativo contesta.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove