Accollo convenzionale degli oneri di smaltimento e inammissibilità della coobbligazione ex lege del Comune (Cass. civ. Sez. 1 n. 16573 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 22/1997 e dal successivo d.lgs. n. 152/2006, nessuna norma vieta all’ente locale, sul quale grava l’obbligo legale di provvedere al trattamento dei rifiuti, di assolvere tale funzione mediante appalto e di pattuire con l’appaltatore un corrispettivo globale che includa gli oneri economici del conferimento in discarica. La clausola negoziale che pone detti oneri a totale carico dell’appaltatore è pertanto legittima e non contrasta con la disciplina di settore, restando ferma la necessità che il corrispettivo sia comunque sufficiente a coprire integralmente i costi e l’utile d’impresa. La pretesa di un’obbligazione solidale ex lege dell’ente locale, quale coobbligato al pagamento della tariffa di smaltimento, ove non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

Una società, gestore del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto di un’Ambito territoriale ottimale, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di altra società per il pagamento dell’adeguamento ISTAT della tariffa di conferimento relativo a un triennio. L’ingiunta proponeva opposizione, eccependo l’insussistenza di un rapporto contrattuale diretto e chiamando in causa il Comune, che riteneva unico soggetto obbligato al pagamento dell’incremento tariffario.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo dovuto e rigettando la domanda di garanzia spiegata dall’opponente nei confronti dell’ente locale. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo legittima la previsione contrattuale che poneva gli oneri di smaltimento a carico dell’appaltatore. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa in materia di rifiuti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 6, 10 e 21 del d.lgs. n. 22/1997 nonché della disciplina regionale, rilevandone l’infondatezza. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, dal cosiddetto Decreto Ronchi al d.lgs. n. 152/2006, evidenziando come il soggetto conferitore sia tenuto al pagamento della tariffa di smaltimento e degli altri oneri connessi al deposito in discarica.

La Corte osserva che il contratto di appalto stipulato tra l’ente locale e la ricorrente conteneva una clausola che poneva espressamente a totale carico dell’appaltatrice l’onere economico dello smaltimento. Tale previsione negoziale non contrasta con il dettato legislativo: nessuna norma, infatti, vieta agli enti locali di pattuire con l’affidatario del servizio un corrispettivo globale comprensivo di tutti gli oneri connessi al conferimento, modulando liberamente le previsioni negoziali, ferma restando la sufficienza del corrispettivo a coprire i costi dell’attività.

Quanto alla prospettata coobbligazione solidale del Comune, il Collegio ne rileva l’inammissibilità, trattandosi di questione nuova, mai dedotta nei gradi di merito e non affrontata dalla sentenza impugnata. Nel merito, la tesi è comunque infondata: l’obbligo legale dell’ente di provvedere al trattamento dei rifiuti può essere assolto mediante affidamento ad un appaltatore, con la conseguenza che il rischio dell’incremento dei costi del servizio resta a carico di quest’ultimo, salva la possibilità di attivare le procedure di revisione del prezzo previste dalla legge.

La Corte precisa infine che la ricorrente non ha allegato né dimostrato che l’incremento economico, di importo limitato, abbia determinato un peggioramento tale dell’equilibrio economico-finanziario da rendere la gestione del servizio pregiudizievole e, quindi, rivedibile secondo le modalità di legge. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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