Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 5713 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato in pendenza del giudizio con effetti ex tunc, determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo superfluo l’esame delle restanti questioni di rito e di merito. Il provvedimento di autotutela è di per sé sufficiente all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, avendo l’amministrazione espressamente riconosciuto tale illegittimità. L’accertamento dei motivi di gravame compiuto in via meramente incidentale è inidoneo a produrre effetti conformativi sulla futura azione amministrativa, che derivano soltanto dal giudicato formatosi a seguito di una sentenza costitutiva di annullamento. Il criterio della soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese processuali e agli oneri della verificazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa dello stesso edificio, ha impugnato davanti al TAR Campania il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore della controinteressata per il recupero abitativo del sottotetto, nonché l’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole della Soprintendenza. Il permesso di costruire era stato rilasciato in base alla legge regionale n. 15 del 2000.
Il TAR, con sentenza in forma semplificata, ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorrente ha proposto appello articolando cinque motivi, incentrati sulla difformità rispetto allo stato legittimo, sulla natura condominiale di prospetti e tetto, sul divieto di ristrutturazione per gli edifici esistenti al 1955 nel vigente PUC, sull’asserita nullità dell’autorizzazione paesaggistica per difetto di fedeltà del rendering e sull’utilizzo di documenti tardivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto verificazione affidandola all’Agenzia delle Entrate. Il verificatore ha accertato che la costruzione risale quanto meno al 1911, ha rilevato plurime difformità tra lo stato legittimo e quello rappresentato negli elaborati allegati ai provvedimenti impugnati, ha confermato la contitolarità della copertura e dei prospetti e ha rilevato che l’elaborato allegato al titolo non contiene un rendering fedele alle opere progettate.
A seguito di tali accertamenti, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione e ha avviato, poi concludendo, il procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire. Il Collegio ha pertanto rilevato la cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito che definisce il giudizio in presenza di una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva delle ragioni del ricorrente.
Il Collegio ha escluso di poter procedere all’accertamento incidentale dell’illegittimità, perché il provvedimento di autotutela è di per sé sufficiente a tale fine, contenendo l’espresso riconoscimento dell’illegittimità del titolo edilizio. Ha inoltre escluso che l’accertamento della fondatezza dei motivi possa spiegare effetti conformativi: tali effetti derivano solo dal giudicato conseguente a una sentenza costitutiva di annullamento, mentre la pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere è idonea al giudicato solo quanto all’accertamento dell’assetto sostanziale sopravvenuto e non più revocabile in dubbio.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Comune le spese del grado e gli oneri della verificazione, compensandole verso il Ministero, la Soprintendenza e la controinteressata non costituita. Ha infine escluso i presupposti della responsabilità processuale aggravata, valorizzando il comportamento collaborativo dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.