Variante PGT irragionevole per indice edificatorio ridotto e standard sproporzionati (TAR Lombardia n. 201 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie comunali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti, ma non sono immuni dal controllo giurisdizionale, specie in presenza di un affidamento qualificato del privato. È illegittima, per irragionevolezza e sviamento di potere, la previsione di Piano attuativo che attribuisca all’area un indice edificatorio inferiore a quello degli ambiti similari e imponga contestualmente standard di cessione più che tripli rispetto a quelli ordinari, escludendo la monetizzazione. L’Amministrazione non può perseguire la realizzazione di un’opera pubblica sul terreno del privato e a sue spese, aggirando la procedura espropriativa e il relativo indennizzo. L’obbligo di opere di urbanizzazione a carico del privato trova il limite della pertinenza al carico urbanistico del Piano e della quota parte delle opere secondarie. La domanda risarcitoria esige la prova rigorosa del pregiudizio patrimoniale, non supplibile con valutazione equitativa o consulenza d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio ricadente nel tessuto urbano consolidato del Comune di Casorate Primo. Il previgente P.G.T. del 2011 lo collocava in zona B6, con indice di edificabilità di 1 mc/mq e attuazione mediante permesso di costruire convenzionato. Dopo l’avvio di una pratica edilizia, la delibera consiliare n. 57 del 16 ottobre 2018 ha adottato una Variante generale che inseriva l’area nel Piano dei Servizi, assoggettandola a esproprio per parcheggi di interesse sovralocale.
In sede di osservazioni la proprietà ha chiesto la modifica della destinazione. Con la delibera n. 13 del 12 marzo 2019 il Comune ha accolto parzialmente l’istanza, reintroducendo l’edificabilità ma con indice di 0,70 mc/mq, obbligo di reperire in loco 1.080 mq per parcheggi pubblici non monetizzabili e previsione di un Piano attuativo. La ricorrente ha impugnato la Variante in parte qua, deducendo violazione della l.r. n. 12/2005, del D.M. n. 1444/1968 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere, e ha chiesto il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le scelte di piano sono sindacabili solo per manifesta illogicità e travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 9758 del 2023; Cons. Stato n. 7881 del 2023), ma precisa che tale limite non preclude il controllo quando ricorra un affidamento qualificato del privato, non essendo immuni gli atti di alta amministrazione (Cons. Stato n. 21 del 2023; Cons. Stato n. 765 del 2023).
Sul merito, il TAR rileva la palese irragionevolezza della disciplina del comparto PA10. All’indice di 0,70 mc/mq, inferiore a quello degli altri ambiti a Piano attuativo (1,20 mc/mq), si accompagna uno standard superiore a 90 mq/abitante, più che triplo rispetto ai 30 mq/abitante imposti agli ambiti similari (PA3, PA5, PA7 e PA8). L’area non è più soggetta a espropriazione, sicché l’onere dei parcheggi grava interamente sul privato.
Il contrasto con i principi della stessa pianificazione comunale è evidente: al legittimo obiettivo di dotare la zona di parcheggi pubblici avrebbe dovuto corrispondere un indice edificatorio proporzionato al sacrificio imposto, maggiore di quello riconosciuto agli ambiti gravati da standard inferiori. L’abnorme peso — realizzazione a proprie spese di un parcheggio su circa il 43% della proprietà, scomputabile solo nel limite degli oneri — rende la previsione concretamente irrealizzabile.
Il Collegio ravvisa altresì sviamento di potere: dalle controdeduzioni emerge l’intento di realizzare l’opera pubblica senza oneri per l’Ente, ottenendola sul terreno del privato e a suo carico, senza ricorrere alla procedura espropriativa e con duplice danno per il proprietario. Il limite normativo è segnato dalla l.r. n. 12/2005: le opere di urbanizzazione primaria pertinenti al Piano attuativo sono solo quelle correlate al carico urbanistico (artt. 44 e 47), e la realizzazione delle opere secondarie è limitata a una quota parte (art. 46).
Il ricorso è dunque accolto e le previsioni impugnate annullate, con obbligo di ripianificazione. La domanda risarcitoria è invece rigettata: la quantificazione ancorata al prezzo del preliminare non è condivisibile, essendo l’area rimasta nella piena proprietà della ricorrente, e manca la prova rigorosa del pregiudizio, non supplibile con valutazione equitativa (Cons. Stato n. 4823 del 2015; Cons. Stato n. 6253 del 2021). Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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