Spese di lite sotto i minimi tabellari: obbligo di motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 6378 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese di lite, deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, ma può discostarsene con motivazione adeguata. A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. Resta tuttavia fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. La liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore alle previsioni tariffarie lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione l’attribuzione della Carta elettronica del docente con accredito dell’importo di euro 2500,00. Il TAR aveva però liquidato le spese di lite in soli 400,00 euro, richiamando il criterio di soccombenza e il carattere seriale della controversia.

La parte appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo la somma simbolica e non consona al decoro della professione, in quanto inferiore ai minimi tabellari. Ha chiesto la riforma della liquidazione e la condanna dell’Amministrazione a una somma rispettosa dei parametri. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di primo grado nella statuizione sulle spese, anche con riguardo alla compensazione per giusti motivi. Tuttavia, quando il TAR disponga la condanna, deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, in particolare, degli artt. 4 e 5 di quel decreto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012. Con la legge n. 247/2012 si è poi stabilito che il compenso è pattuito di regola per iscritto e che, in mancanza, è liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. Da ciò deriva che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari.

I parametri del D.M. n. 55/2014, come rivisti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, restano comunque il riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione tabellari, egli è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Unico limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta le somme simboliche.

Il Collegio precisa che la liquidazione immotivata di un importo manifestamente diverso dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé una violazione di legge, poiché i decreti ministeriali vanno interpretati in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.

Nel caso concreto, però, il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e la serialità del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione. La serialità non avrebbe giustificato una compensazione, potendo anzi aggravarsi la responsabilità dell’Amministrazione che persevera in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri lede quindi l’effettività della tutela giurisdizionale. L’appello è accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in euro 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

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