Rivendita speciale tabacchi non decade se ubicata fuori dall’impianto carburanti (TAR Sicilia n. 3599 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di rivendita speciale di generi di monopolio è illegittimo quando l’Amministrazione fonda la decadenza sul presupposto erroneo che si tratti di rivendita istituita ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 38/2013, e quindi necessariamente allocata all’interno di un impianto di distribuzione carburanti. La rivendita speciale istituita ai sensi dell’art. 22 della l. n. 1293/1957 e dell’art. 4 del d.m. n. 38/2013 per soddisfare esigenze di pubblico servizio non perde tale carattere per la sola ubicazione esterna all’impianto. L’Amministrazione deve verificare in concreto il permanere o il venir meno di quelle esigenze, non potendo desumere la decadenza dalla sola collocazione topografica. Quanto al requisito fiscale, il debito definitivamente accertato e integralmente ammesso a rateizzazione non integra la causa di esclusione automatica, operando la novazione dell’obbligazione originaria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una rivendita speciale di generi di monopolio, presentava istanza di rinnovo della licenza di gestione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rigettava l’istanza e dichiarava la decadenza sulla base di due rilievi: l’ubicazione della rivendita al di fuori dell’area di servizio del distributore di carburanti, con conseguente perdita del carattere della specialità, e la sussistenza di violazioni fiscali e morosità verso l’erario per un debito definitivamente accertato di importo superiore alla soglia dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva che la specialità della rivendita non dipendeva dall’allocazione interna alla stazione di servizio, ma dall’essere collocata su un asse viario particolarmente trafficato con esigenze turistiche stagionali, e che i debiti erariali erano stati oggetto di rottamazione. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 93 del 29 febbraio 2024 e, all’esito dell’istruttoria, decideva il merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 22 della l. n. 1293/1957 prevede che le rivendite speciali siano istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, anche di carattere temporaneo. Il d.m. n. 38/2013 distingue le rivendite ordinarie, le rivendite speciali e i patentini, dettando all’art. 6 la disciplina delle rivendite istituibili all’interno degli impianti di distribuzione carburanti, soggette a requisiti più restrittivi in termini di dimensioni, caratteristiche dei locali e distanza rispetto alle altre rivendite.
Nel caso concreto la rivendita era stata istituita, secondo il provvedimento richiamato, per la diffusione dei punti di vendita nelle zone turistiche e di particolare traffico stagionale. Il Collegio ne deduce che si tratta di rivendita speciale istituita ai sensi dell’art. 22 della l. n. 1293/1957 e dell’art. 4 del d.m. n. 38/2013, e non dell’art. 6. Ne è conferma indiretta il fatto che l’Amministrazione aveva autorizzato il trasferimento della privativa in un sito distante circa trentacinque metri dal precedente: operazione non consentita qualora la rivendita fosse stata istituita ai sensi dell’art. 6, dovendo in tal caso restare allocata all’interno dell’impianto.
Su questa base il Tribunale ravvisa il difetto di istruttoria. L’Agenzia, muovendo dal presupposto erroneo della riconduzione della rivendita all’art. 6 del d.m. n. 38/2013, ha considerato ostativo al rinnovo il solo dato dell’ubicazione esterna all’impianto, senza accertare se fossero venute meno le esigenze di pubblico servizio connesse all’afflusso stagionale di turisti che avevano giustificato l’istituzione. Il Collegio chiarisce di non mettere in discussione la discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti per il rinnovo, ma rileva che quella valutazione è stata svolta su una premessa giuridica errata.
Quanto al profilo fiscale, l’istruttoria ha accertato un debito definitivamente accertato interamente rateizzato e un debito sub iudice. Sul primo il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 15 del 5 giugno 2013: la rateizzazione opera secondo un meccanismo estintivo-costitutivo che dà luogo a novazione oggettiva dell’obbligazione, differendone l’esigibilità e cancellando l’originario inadempimento. Il nuovo debito non ancora scaduto sfugge quindi alla causa di esclusione automatica. Il debito non definitivamente accertato non assume invece rilievo, non essendo considerato nel provvedimento impugnato e non essendo ammissibile un’integrazione postuma della motivazione.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di decadenza annullato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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