Accreditamento sanitario subordinato alla programmazione, atto endoprocedimentale inammissibile (TAR Campania n. 2765 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale non attribuisce di per sé il diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma si inserisce nella programmazione dei volumi e dei costi e resta subordinato a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo quando congruamente e logicamente motivata. La delibera che, in esito alla verifica del Nucleo di valutazione, si limiti a prendere atto delle risultanze positive senza dichiarare l’accreditabilità ha natura endoprocedimentale, è priva di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna, e non è autonomamente impugnabile. Il requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 va inteso in senso funzionale: è sufficiente l’esternazione delle ragioni idonee a consentire la ricostruzione dell’iter logico e giuridico seguito. Il diniego fondato su più motivi autonomi resta sorretto da ciascuno di essi, con conseguente irrilevanza dei vizi che colpiscano gli altri.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture di analisi operanti in aggregazione, avevano chiesto l’accreditamento istituzionale per l’attività di laboratorio generale di base con settori specializzati, comprensiva del settore genetica con PCR. Dopo un giudizio di ottemperanza concluso con la nomina di un commissario ad acta e l’ordinanza n. 5106/2020, il Nucleo di valutazione aveva verificato positivamente i requisiti e l’azienda sanitaria aveva adottato la delibera n. 1617 del 25.10.2021, che prendeva atto degli esiti della verifica senza dichiarare l’accreditabilità. La Regione aveva poi respinto la domanda con provvedimento del 10.5.2022.
Le interessate impugnavano la delibera in via cautelativa e, con motivi aggiunti, il diniego regionale. L’azienda sanitaria eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale per la natura endoprocedimentale dell’atto; la Regione e la Prefettura chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’azienda sanitaria. La delibera impugnata è priva di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna: non è idonea a produrre la lesione definitiva dell’interesse e non è quindi autonomamente impugnabile. Il ricorso spetta a chi è portatore di un interesse effettivo, in dipendenza della concreta attualità della lesività dell’atto, secondo il richiamato indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6657 del 2022. Gli atti endoprocedimentali rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter, ma non esprimono la determinazione finale e vanno contestati insieme al provvedimento conclusivo, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 2024.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio respinge l’illegittimità derivata per irrilevanza dei motivi del ricorso principale dichiarato inammissibile. Nel merito, la Regione ha correttamente applicato il decreto commissariale n. 50/2018, che subordina il titolo abilitante all’accreditamento alla possibilità di contingentare tipologie di prestazioni in fase di programmazione. L’accreditamento non attribuisce il diritto all’erogazione, ma si inserisce nella programmazione delle prestazioni e del loro costo ed è subordinato a una valutazione discrezionale non sindacabile se motivata.
Quanto alla delibera della Giunta n. 354/2021, il Collegio ritiene che l’ente l’abbia correttamente richiamata secondo le previsioni della nota commissariale dell’11.8.2021. Sul piano motivazionale, il difetto di motivazione non sussiste. La giurisprudenza amministrativa (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6026 del 2014) legge l’art. 3 della legge n. 241/1990 in chiave funzionale, restando rispettati i provvedimenti che consentano di ricostruire l’iter logico e giuridico seguito. Il diniego dà conto del rapporto tra accreditamento e programmazione dei fabbisogni rispetto alle prestazioni specialistiche e alla spesa sanitaria.
Il motivo sull’affidamento è infondato: la nota richiamata non risulta depositata e, in ogni caso, il provvedimento è plurimotivato, con autonome statuizioni decisorie; la fondatezza di uno solo dei motivi ne consolida l’atto, secondo la giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3609 del 2008). L’ultimo motivo è parimenti infondato: la tutela della salute va correlata al principio di economicità nell’impiego delle risorse, e i tetti di spesa individuano il volume massimo di prestazioni remunerabili (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4002 del 2011). Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello per motivi aggiunti rigettato; le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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