Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Campania n. 2769 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina la pronuncia di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che tipizza il sopravvenuto difetto di interesse quale autonoma causa di definizione in rito. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare nel merito le censure quando la parte abbia espressamente rinunciato alla pretesa sostanziale, essendo venuto meno l’interesse alla decisione. Sul piano delle spese, la definizione in rito del giudizio e la presenza di non agevoli profili interpretativi di una clausola inserita in un rapporto complesso sotto il profilo fattuale e gestionale integrano giusti motivi di compensazione ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata impugnava davanti al TAR Campania una serie di deliberazioni della Giunta regionale e i correlati decreti dirigenziali con cui erano stati assegnati, per gli esercizi 2021 e 2022, i volumi massimi di prestazioni e i connessi limiti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale. La ricorrente censurava, tra l’altro, il criterio di assegnazione dei tetti di spesa e le modalità di rendicontazione della produzione. Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione agli atti applicativi e di consuntivo, compreso il decreto che riconosceva alla struttura un risultato fondato sui provvedimenti già gravati.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 19.2.2025, la difesa della ricorrente comunicava che la propria assistita non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. La causa veniva discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Da tale dichiarazione il Tribunale desume il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e la conseguente adozione della pronuncia tipica prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

La qualificazione è rigorosamente processuale. Il giudice non procede all’esame del merito delle censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, perché l’interesse alla decisione è venuto meno prima che il Tribunale giungesse alla trattazione sostanziale. La declaratoria di improcedibilità esaurisce il rapporto processuale senza statuizione sulla fondatezza degli atti impugnati.

Quanto alle spese, il Collegio richiama l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. e ritiene sussistenti giusti motivi di compensazione. La decisione si fonda su due ordini di considerazioni: da un lato la definizione in rito del giudizio; dall’altro la presenza di non agevoli profili interpretativi di una clausola di salvaguardia che si inserisce in un rapporto complesso sotto il profilo fattuale e gestionale.

La motivazione valorizza quindi la complessità oggettiva della materia, che attiene alla programmazione regionale dei tetti di spesa sanitaria e alla rendicontazione delle strutture private accreditate. Il Tribunale non attribuisce la soccombenza a nessuna delle parti e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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