Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3067 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, e condanna l’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 518/2024 del Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero ad accreditare la somma dovuta.

La sentenza civile, non impugnata, è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 20 maggio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha trasmesso richiesta di liquidazione alla PEC indicata dal Ministero. Non essendo intervenuto alcun adempimento, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro del giudizio di ottemperanza muovendo dal carattere vincolante del giudicato civile. La sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, spiega un’immediata efficacia conformativa nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento formale del diritto, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati.

Il Collegio verifica in sequenza i presupposti dell’azione: la definitività della sentenza, attestata in atti; la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. A fronte di tali elementi, rileva che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al giudicato.

Da qui l’ordine di esecuzione in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Il Tribunale anticipa la tutela contro l’inerzia prevedendo la nomina del commissario ad acta nella persona del direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedia su istanza del ricorrente e assicura l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora, in conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. La decorrenza è ancorata al giorno di comunicazione della sentenza, con estensione sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Il percorso argomentativo richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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