Acquiescenza alle diffide del gestore idrico e carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 204 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso le diffide del gestore del servizio idrico integrato quando l’impresa destinataria abbia prestato acquiescenza, conformandosi alle prescrizioni imposte e riconoscendo la validità dei prelievi e la riconducibilità dei superamenti al proprio ciclo produttivo. È parimenti inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione allo scarico quando, prima della proposizione del ricorso, il gestore abbia rilasciato una nuova autorizzazione che consente lo scarico, e la sospensione sia stata poi definitivamente revocata. L’interesse all’annullamento non può fondarsi sul timore che gli atti impugnati costituiscano precedenti pregiudizievoli in un futuro procedimento di revoca, poiché il pregiudizio eventuale deriva dagli accertamenti tecnici non impugnati, e non dalle diffide o dalla sospensione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento per la lavorazione del vetro e dispone di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali. Il gestore del servizio idrico integrato, all’esito di campionamenti degli scarichi, ha accertato il superamento dei valori limite di sostanze nocive e ha adottato due diffide con le quali ha intimato la cessazione dello scarico fuori limite, prescrivendo l’invio di una relazione sulle cause e di un certificato analitico attestante il rispetto dei limiti.

Non essendo intervenuto il positivo riscontro, il gestore ha disposto la sospensione dell’autorizzazione allo scarico fino al ripristino delle condizioni di legge. La società ha impugnato diffide e sospensione, insieme agli atti presupposti e a una clausola del regolamento del servizio idrico, deducendo incompetenza del gestore, vizi del campionamento, irragionevolezza del termine assegnato, violazione del contraddittorio procedimentale e difetto dei presupposti della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal gestore. La ricorrente, con le note inviate a riscontro delle due diffide, ha espressamente riconosciuto la validità dei prelievi eseguiti e la riconducibilità al proprio ciclo produttivo di alcuni dei valori eccedenti le concentrazioni limite, riservandosi solo di approfondire taluni profili con i fornitori.

Da tale condotta il Tribunale desume l’acquiescenza alle diffide, alle cui prescrizioni la società si è conformata. Ne consegue l’inammissibilità del gravame avverso tali atti, in applicazione del principio per cui l’impresa che si adegui alle prescrizioni impartite non ha interesse a contestarle.

Quanto alla sospensione, il Collegio rileva che il gestore, dopo averla disposta, ha rilasciato una nuova autorizzazione allo scarico, condizionata al monitoraggio settimanale dei reflui e all’invio dei rapporti di prova, con riserva di confermare la sospensione in caso di esito negativo dei controlli. Alla data di notifica del ricorso straordinario, poi trasposto davanti al Tribunale, la ricorrente disponeva già dell’utilità richiesta con l’annullamento, cioè della possibilità di recapitare i reflui in fognatura.

La carenza di interesse non è venuta meno, perché la sospensione è stata definitivamente rimossa con successivo provvedimento di revoca. Il Tribunale respinge l’obiezione secondo cui gli atti impugnati potrebbero costituire precedenti pregiudizievoli in un futuro procedimento di revoca dell’autorizzazione: gli atti dai quali potrebbe derivare il pregiudizio non sono le diffide o la sospensione, ma gli accertamenti tecnici attestanti la violazione dei valori standard, rispetto ai quali la società ha prestato incondizionata acquiescenza.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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