Terzo condono in zona vincolata e ordine di riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 1422 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non è ammesso in presenza di vincoli paesaggistici, neppure se relativi, essendo stata dichiarata illegittima la l.r. n. 19/2021 che ne estendeva l’operatività alle aree soggette a inedificabilità relativa. Nelle aree vincolate sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego della Soprintendenza è atto vincolato e non richiede né preavviso di rigetto né specifica comparazione dell’interesse pubblico con quello privato. L’ordine di riduzione in pristino, nel procedimento di condono definito con diniego, spetta invece al Comune: la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non dispone del potere repressivo, salvo l’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato a Lipari un ampliamento al piano terra di sedici metri quadri lordi, per un volume complessivo di cinquanta metri cubi, su un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’intervento è stato completato entro l’1 gennaio 2003 e l’interessato ha presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003. Il parere di competenza alla Soprintendenza è stato richiesto nel maggio 2008; nel 2019 l’Amministrazione ha chiesto documentazione integrativa.

Con nota del 13 aprile 2023 la Soprintendenza ha opposto il diniego e ha ordinato la riduzione in pristino. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, deducendo vizi di notificazione, difetto di motivazione sulla concretezza del pregiudizio paesaggistico, formazione del silenzio-assenso e incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della l.r. n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende quindi il limite del comma 27, lettera d, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. La circolare n. 02/2022 ha correttamente recepito tale assetto.

Il Tribunale ritiene superato il diverso avviso espresso in passato dal C.G.A.R.S. con parere n. 291/2010, richiamando le pronunce di merito dello stesso Consiglio (n. 836/2023 e n. 288/2023). L’ordinanza cautelare n. 357/2023, che invitava ad approfondire le ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo consolidato.

Nel merito, la creazione di nuovi volumi e superfici esclude la sanabilità: l’ampliamento contestato integra proprio tale ipotesi, come emerge dalla stessa domanda di condono. Il diniego è atto vincolato, adeguatamente motivato per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, e non richiede preavviso di rigetto. La comunicazione al tecnico incaricato non inficia l’atto, essendo pacifica la piena conoscenza e l’impugnazione nel termine. La disparità di trattamento non rileva nei provvedimenti a natura vincolata.

Il Collegio accoglie invece la censura sull’ordine di riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; le autorità preposte al vincolo esprimono un avviso vincolante ma non definiscono il procedimento né ingiungono la riduzione in pristino. I poteri in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti e 167 del d.lgs. n. 42/2004; nel condono definito con diniego trova applicazione l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con competenza comunale.

Il ricorso è quindi infondato, salvo che per l’ordine di riduzione in pristino, annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello stato dei luoghi. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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