L’ottemperanza non può innovare i criteri del giudicato risarcitorio (C.G.A.R.S. n. 308 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. al solo fine di ottenere chiarimenti sulle modalità esecutive, il giudice non può innovare né sostituire i criteri di quantificazione del danno fissati dalla sentenza da eseguire. Ove il decisum imponga di determinare il lucro cessante sulla base della media dell’utile percepito per ciascun posto letto nei singoli periodi di riferimento, l’Amministrazione deve acquisire ed esaminare le scritture contabili, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi, unici documenti idonei a esprimere quel criterio. Una perizia di parte già prodotta nel giudizio concluso non può valere come parametro sostitutivo, perché criteri alternativi avrebbero carattere novativo del giudicato e sarebbero con esso incompatibili.

Il Fatto

Con la sentenza n. 411 del 3 giugno 2024 il C.G.A.R.S., accogliendo l’appello di una società avverso una pronuncia del TAR Sicilia, aveva condannato l’Assessorato regionale alle attività produttive a formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., una proposta risarcitoria per il lucro cessante da mancati utili. La sentenza dettava analitici criteri di calcolo, articolati per periodi temporali e per numero di posti letto, assumendo a riferimento la media dell’utile percepito per singolo posto letto.

Per dare esecuzione alla pronuncia l’Assessorato aveva chiesto alla società l’ostensione delle dichiarazioni dei redditi e delle scritture contabili, con una relazione tecnica illustrativa. La società aveva risposto allegando una perizia di parte già depositata nel precedente giudizio, senza il supporto documentale richiesto. L’Amministrazione ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo chiarimenti e l’ordine di esibizione dei documenti contabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. consente il ricorso per ottemperanza anche al solo fine di ottenere chiarimenti sulle modalità esecutive della sentenza. In questo perimetro si colloca il gravame dell’Assessorato, che chiede di stabilire se la modalità prescelta per eseguire il giudicato sia corretta, anche a fronte dell’opposizione della parte vincitrice nel precedente contenzioso.

La Corte richiama integralmente i criteri dettati dalla sentenza n. 411 del 2024 e ne valorizza il dato letterale: la proposta risarcitoria va formulata assumendo, per ciascun periodo, un determinato numero di posti letto sulla base della media dell’utile percepito dalla società per singolo posto letto. Da tale univoco significato letterale discende che l’utile percepito costituisce criterio necessario per quantificare il danno e formulare la proposta all’avente diritto.

Su questa base il Collegio dichiara palesemente infondata la tesi della resistente, secondo cui sarebbe erroneo il calcolo basato sull’utile medio ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi e dovrebbe farsi riferimento esclusivo alla perizia di parte. È la stessa decisione da ottemperare, indicando il criterio dell’utile percepito, a imporre l’acquisizione e l’esame delle scritture contabili, dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi. La conclusione è rafforzata dal rilievo che criteri alternativi avrebbero carattere novativo del giudicato e sarebbero con esso incompatibili.

Il giudice dell’ottemperanza non può quindi innovare né sostituire i criteri enunciati nella sentenza, nemmeno qualora la loro corretta applicazione conduca a risultati inappaganti per il creditore. Ne segue che la perizia di parte non può valere come parametro sostitutivo dei criteri del giudicato. Il ricorso è pertanto accolto e i chiarimenti resi nel senso della necessità di determinare la media dell’utile percepito nei singoli periodi, acquisendo i documenti contabili già richiesti, sebbene senza esito, alla resistente. Le spese della fase incidentale sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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