Transito nei ruoli civili del militare cessato e ambito del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 260 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in congedo assoluto per superamento del periodo di comporto per infermità non vanta un diritto soggettivo al transito nei ruoli civili quando la relativa domanda sia stata presentata tardivamente, essendo egli già cessato dal servizio: la tardività della domanda legittima il diniego dell’amministrazione. Il giudicato che impone all’amministrazione il riesame della posizione del richiedente non ne amplia l’oggetto: esso non consente di riproporre i motivi già esaminati e definiti, dovendosi escludere una nuova pronuncia sul medesimo thema decidendum in forza del principio del ne bis in idem, espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale secondo il rinvio esterno contenuto nell’art. 39, co. 1, c.p.a. Il riesame dovuto in esecuzione del giudicato si esaurisce nella valutazione della ritualità e, eventualmente, della fondatezza della domanda, non richiedendo alcun nuovo accertamento sanitario di inidoneità permanente.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare all’epoca dei fatti, era stato sottoposto con provvedimento del 23 settembre 2015 a congedo assoluto per superamento del periodo di comporto per malattia. I ricorsi proposti avverso quell’atto venivano respinti dal TAR, che riteneva correttamente calcolato il superamento del comporto e tardiva la domanda di transito nei ruoli civili.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13 febbraio 2020, accoglieva in parte l’appello, limitatamente al riesame da parte dell’amministrazione della posizione del ricorrente per il richiesto transito, essendo mancata una espressa valutazione in tal senso. In esecuzione del giudicato la Direzione Generale del Personale Militare adottava il decreto del 24 giugno 2020, con cui negava nuovamente il transito. Il ricorrente lo impugnava davanti al TAR, deducendo sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il perimetro del giudicato. La sentenza di appello ha confermato l’assunto del TAR sull’automatismo tra superamento del periodo di comporto e collocamento in congedo, escludendo la necessità di una visita medica volta ad accertare la non idoneità permanente al servizio. Ha invece accolto i soli motivi relativi alla mancata espressa valutazione della possibilità di transito e alla violazione del contraddittorio procedimentale, chiarendo che il riesame avrebbe dovuto investire la ritualità della domanda e, in caso affermativo, il merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza.

Su questa base il ricorso viene dichiarato parzialmente inammissibile quanto ai motivi dal secondo al settimo. Tali doglianze risultano già proposte nel giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato e si scontrano con il principio del ne bis in idem, richiamato anche dalla giurisprudenza amministrativa citata (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2023, n. 5046). Trattandosi di questioni in rito rilevabili d’ufficio, il Tribunale ritiene irrilevante l’eccezione del ricorrente sulla carenza dello ius postulandi in capo all’organo dirigenziale resistente.

Nel merito, i motivi residui non meritano adesione. L’amministrazione ha garantito il contraddittorio imposto dal giudice d’appello: comunicato l’avvio del procedimento il 12 maggio 2020, è stato semmai il ricorrente a non presentare osservazioni, limitandosi a un’istanza di accesso integralmente soddisfatta. Quanto al mancato coinvolgimento della Direzione Generale per il personale civile, la scelta non contrasta con il giudicato, che non richiedeva tale pronunciamento, né con la normativa vigente.

Il diniego, confermativo del precedente provvedimento del 9 luglio 2014, si fonda sulla tardività della domanda di transito, presentata quando il ricorrente era già in congedo assoluto, in contrasto con l’art. 930 del d.lgs. 66/2010 e con l’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il superamento del periodo massimo di aspettativa comporta necessariamente la cessazione dal servizio incondizionato (Consiglio di Stato sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1202). La sentenza d’appello ha del resto fatto salvo il potere dell’amministrazione di valutare la ritualità della domanda. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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