Superbonus e CILAS parziale demolizione ricostruzione richiede permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3326 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico sono realizzabili mediante CILAS ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020 solo ove possiedano le caratteristiche della manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e non comportino la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. L’esclusione prevista dalla norma non riguarda soltanto gli interventi di demolizione e ricostruzione integrali: anche la ricostruzione parziale, ove determini un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e modifichi la volumetria complessiva, integra ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Le deroghe in materia di distanze e altezze previste dall’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014, dall’art. 119, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dalle NTC 2008 operano su piani settoriali distinti e non incidono sulla qualificazione edilizia dell’opera né sul titolo abilitativo necessario.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un piccolo condominio in Aci Castello. Insieme all’altro condomino presenta una SCIA e, successivamente, una CILAS per un intervento di efficientamento energetico e sismico del fabbricato, accedendo agli incentivi del c.d. Superbonus 110%. Ottenute le autorizzazioni paesaggistica e del Genio Civile, avvia i lavori.
A seguito di un sopralluogo della polizia locale, il Comune contesta la realizzazione di opere abusive: demolizione su tre lati e ricostruzione del corpo di fabbrica, cordoli di altezza superiore al progetto, innalzamento della linea di gronda e coperture estese oltre i cordoli. Il Responsabile della 6^ Area emette ordinanza di demolizione e ripristino, con sanzione pecuniaria, e dispone l’archiviazione della SCIA e della CILAS. Il ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e chiarisce il rapporto tra la disciplina speciale del Superbonus e l’impianto generale del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020 consente la CILAS per gli interventi agevolati che riguardino anche le parti strutturali, purché costituiscano manutenzione straordinaria. La nozione richiamata dall’art. 3, comma 1, lett. b) esige però che le opere non alterino la volumetria complessiva dell’edificio.
Il TAR respinge la tesi del ricorrente secondo cui sarebbero esclusi dal perimetro della CILAS solo gli interventi di demolizione e ricostruzione integrali. La norma non contiene alcun riferimento letterale all’integralità. Seguire quella lettura condurrebbe a un’aporia: un intervento demolitorio e ricostruttivo esteso al 99% dell’edificio resterebbe manutenzione straordinaria solo perché non totale. Il Collegio ritiene più coerente inquadrare la disciplina speciale nell’impianto del d.P.R. n. 380/2001: la demolizione e ricostruzione, anche parziale, porta a un organismo edilizio diverso dal precedente e va qualificata come ristrutturazione edilizia.
Nel caso concreto il sopralluogo accerta la demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica su tre lati, la modifica dell’altezza dei cordoli, l’innalzamento della gronda e l’estensione delle coperture. Tali opere alterano sagoma, altezza e volumetria. Difettano quindi le condizioni per la manutenzione straordinaria e si impone il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio dichiara inconferenti le ulteriori disposizioni invocate. L’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014 disciplina il maggior spessore delle murature e le deroghe a distanze e altezze nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi. L’art. 119, comma 3, d.l. n. 34/2020 limita l’esclusione dal computo di distanze e altezze ai fini dell’art. 873 cod. civ. Il punto 8.4.1 delle NTC 2008 esclude la sopraelevazione solo ai fini dell’adeguamento sismico. Nessuna di tali norme incide sulla qualificazione edilizia dell’opera. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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