Atto plurimotivato e autosufficienza della ragione escludente nel soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 1929 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere la decisione e a condurre al rigetto del ricorso. Il ricorrente che non impugni specificamente uno dei fatti escludenti posti a fondamento dell’atto, limitandosi a censurare gli altri, versa in una situazione di carenza di interesse, perché l’eventuale accoglimento dei motivi proposti non potrebbe travolgere l’atto. Il verbale con cui la commissione di gara ammette un concorrente è atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale e definitiva, sicché il RUP, soggetto competente all’esclusione, può sempre disporla per difetto dei requisiti di partecipazione. Il soccorso istruttorio non opera quando la legge di gara impone un adempimento a pena di esclusione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla gara indetta dalla società per il servizio di presidio, controllo, gestione e manutenzione di impianti di sollevamento idrico, con importo a base d’asta di € 849.967,94. Impugnava l’aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo il difetto del requisito di capacità tecnica e di quello economico-finanziario, l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio, il ribasso dei costi della manodopera e l’inadeguatezza delle giustificazioni.

Nelle more, il RUP adottava un provvedimento di esclusione della stessa ricorrente, per non aver prodotto il certificato ISO 9001 per il codice EA/IAF 27 a corredo della domanda di partecipazione. La ricorrente impugnava l’esclusione con motivi aggiunti, sostenendo l’insussistenza dei presupposti dell’annullamento in autotutela e l’illegittimità dell’interpretazione della lex specialis, e in subordine censurava il bando. La controinteressata proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare i motivi aggiunti, rilevando che il richiamo all’art. 21 nonies legge n. 241/1990 non è pertinente. Il verbale con cui la commissione aveva ammesso la ricorrente in sede di soccorso istruttorio costituisce atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale e definitiva. All’art. 7, comma 1, lett. d), dell’allegato 1.2 al d.lgs. n. 36/2023 la competenza esclusiva all’esclusione è attribuita al RUP.

Il provvedimento impugnato è plurimotivato. Tra le sue ragioni figura quella secondo cui la mancata produzione del certificato a corredo della domanda avrebbe dovuto determinare l’immediata esclusione, non essendo consentito il soccorso istruttorio perché l’adempimento era prescritto a pena di esclusione. Il paragrafo 6 del disciplinare richiedeva espressamente, a pena di esclusione, il possesso della certificazione per i codici EA/IAF 27 e 28. È pacifico che la prima non sia stata prodotta con la domanda.

Il RUP ha richiamato la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 10325/2022, secondo cui il soccorso istruttorio non opera in presenza di omissioni di documenti richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, perché l’integrazione si risolverebbe in un vulnus del principio di parità di trattamento. La ricorrente ha censurato il provvedimento solo con riferimento alla motivazione relativa alla mancata ottemperanza al soccorso istruttorio, senza contestare specificamente il diverso e autonomo punto sulla sua radicale inammissibilità.

Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7405/2023, il Collegio afferma che in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici per rigettare il ricorso, giacché l’atto non potrebbe comunque essere annullato. Stante la piena autosufficienza motivazionale del fatto escludente e l’assenza di specifici motivi tempestivamente proposti, il provvedimento resiste.

I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale, non essendo più possibile una pronuncia utile sulla procedura. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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