Voto numerico e discrezionalità tecnica della commissione di concorso (TAR Sicilia n. 2410 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni di concorso alle prove di esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, ove la commissione abbia prestabilito i criteri di massima di valutazione. Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati non è sindacabile in sede di legittimità, mancando una predeterminazione normativa dei tempi e risultando i computi meramente presuntivi scarsamente significativi.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto da un Comune per l’assunzione di agenti di polizia municipale. Alla prova scritta non ha conseguito il punteggio minimo di 21/30 necessario per l’accesso alla prova orale.
Ha quindi impugnato l’esclusione, i verbali e le schede di valutazione, l’elenco dei non ammessi e la graduatoria finale, deducendo l’illegittimità dell’accesso parziale agli atti, il difetto di motivazione e l’incongruenza dei tempi di correzione, la violazione del principio di collegialità e la mancata specificazione dei criteri. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria, lamentando ulteriori vizi nello svolgimento delle prove. L’istanza cautelare è stata rigettata in primo grado e in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’incontroverso principio secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione e assicurando chiarezza e graduazione delle valutazioni, con il solo limite della contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri di massima e attribuzione del voto. Richiama altresì l’indirizzo per cui le valutazioni delle commissioni non sono sindacabili nel merito, salvo sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Sul fronte dei tempi di correzione, il Tribunale ribadisce che la loro congruità non è sindacabile, mancando una predeterminazione normativa dei tempi da dedicare alla correzione e risultando i calcoli scarsamente significativi quando fondati su un computo meramente presuntivo.
Nel caso concreto, il bando non imponeva di specificare ulteriormente i criteri di valutazione, già sufficientemente determinati, e la commissione aveva approvato la griglia dei punteggi prima della correzione delle prove scritte. Ne deriva l’insussistenza del dedotto difetto di motivazione e l’irrilevanza dei tempi di correzione.
Quanto al principio di collegialità, la correzione è avvenuta nel rispetto dell’art. 23 del regolamento comunale dei concorsi, non impugnato, che consente il funzionamento della commissione con la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente: situazione verificatasi nella specie.
Le autonome censure dei motivi aggiunti sono smentite dai verbali in atti, quanto alla dichiarazione di incompatibilità dei commissari e alle modalità di chiusura dei plichi contenenti le tracce. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto rigettato perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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