Giudicato amministrativo e cumulo impegni P.S.R. su benessere animale (TAR Calabria n. 164 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il provvedimento che, in esecuzione della sentenza, ribadisca la medesima ragione già caducata dal giudicato è elusivo dello stesso. Se la pronuncia ha riconosciuto la cumulabilità degli impegni P.S.R. su allevamento intensivo ed estensivo riferiti ai medesimi capi di bestiame, l’amministrazione non può addurre a sostegno del diniego argomenti che si risolvono nella non cumulabilità così statuita. Resta invece integro il potere di individuare ragioni distinte e ulteriori, autonome rispetto a quella caducata. Tra queste legittimamente opera il rilievo della condizione minima già soddisfatta ex ante, che rende non plausibile l’impegno di miglioramento richiesto e inficia l’istruttoria sull’intervento. Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione abbia adottato l’atto esecutivo, distinto e autonomamente impugnato con motivi aggiunti.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato al bando della misura 14 “Benessere degli animali” del P.S.R. Calabria 2014-2020, chiedendo l’attivazione di entrambi i gruppi di impegno previsti dalla tabella 14.1 per gli allevamenti suini: il codice 0007, riferito agli allevamenti intensivi, e il codice 0008, riferito agli allevamenti estensivi all’aperto. L’A.R.S.A.C. aveva riconosciuto la coerenza degli impegni richiesti, cosicché la società ha realizzato gli investimenti correlati.

Con decreto n. 3492/2017 la domanda è stata inclusa nella graduatoria provvisoria, ma l’intervento 0008 è stato escluso perché ritenuto non cumulabile per la medesima tipologia di allevamento. La sentenza del T.a.r. Calabria n. 1770/2022 ha riconosciuto la cumulabilità delle misure richieste. La Regione è rimasta inerte e la società ha proposto ricorso per ottemperanza. Con decreto n. 1041 del 29.01.2024 l’amministrazione ha confermato la non ammissione dell’intervento 0008, avversato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in rito, previo rilievo officioso ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., in ragione dell’adozione del decreto n. 1041/2024, autonomamente impugnato. Il vaglio si sposta quindi sui motivi aggiunti.

La sentenza n. 1770/2022 aveva ritenuto possibile il cumulo sulla base della formulazione letterale della lex specialis, che indica “differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo)” e non allevamenti di differente tipologia, cosicché anche il medesimo allevamento può ricevere un cumulo di premi. La decisione lasciava ferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’individuare ragioni ulteriori e più pregnanti.

Tale residuo spazio resta però circoscritto a ragioni distinte dalla non cumulabilitá dei premi sui medesimi capi, statuizione rimasta inoppugnata. Il compendio argomentativo del provvedimento avversato, che ribadisce il difetto di cumulo, l’asserito doppio finanziamento e la chiarezza della normativa di settore, costituisce pertanto elusione del giudicato.

Resta da scrutinare il distinto profilo dell’inammissibilità dell’intervento 0008 per lo spazio scrofe gravide, per “condizione già soddisfatta”, aspetto non esaminato nella sentenza perché non indicato nel provvedimento originario. Il tecnico incaricato ha svolto una verifica ex ante presso l’azienda, accertando il soddisfacimento della condizione minima. Tale esito comporta un giudizio negativo sull’istruttoria: non è plausibile che l’aumento degli spazi sia stato realizzato nelle more della verifica, né l’elemento ostativo può incidere solo parzialmente, essendo necessaria la sussistenza di tutte le condizioni minime.

I motivi aggiunti sono quindi respinti, attesa la struttura plurimotivata della determinazione e la legittimità della statuizione sulla condizione già soddisfatta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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