Acquiescenza all’ordinanza sindacale e sorte del ricorso straordinario opposto (TAR Toscana n. 2102 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta acquiescenza del destinatario di un provvedimento amministrativo, manifestata senza riserva con atti e comportamenti univoci di ottemperanza anteriori alla proposizione del gravame, ne preclude l’impugnazione. Nel caso in cui l’interessato abbia proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e, a seguito dell’opposizione ex art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, l’impugnazione sia trasposta davanti al giudice amministrativo mediante atto di riassunzione, l’originaria inammissibilità del ricorso straordinario si converte nell’inammissibilità del ricorso giurisdizionale. La conversione è esclusa solo quando l’atto di riassunzione possieda tutti i requisiti formali e sostanziali, anche in punto di termini di decadenza, per valere come autonoma impugnativa giurisdizionale. Ai fini della acquiescenza rileva la volontà chiara e incondizionata di accettare gli effetti e l’operatività dell’atto, non il mero intento di ottemperare per evitare conseguenze sanzionatorie.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, dal 2018, di un immobile già adibito ad attività alberghiera e in stato di degrado. Il Sindaco del Comune resistente, con ordinanza contingibile e urgente n. 61 del 26.06.2023, le intimava di porre rimedio alle cause di incuria e fatiscenza, con una serie di prescrizioni di custodia, chiusura, bonifica, potatura e rimozione dei rifiuti, oltre al divieto di ingresso per i terzi diversi dagli aventi diritto.

La società impugnava l’ordinanza con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affidato a censure di violazione degli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000, difetto dei presupposti, carenza dei requisiti di contingibilità e urgenza, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il Comune proponeva opposizione e il gravame era riproposto in sede giurisdizionale. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per difetto di sottoscrizione e per acquiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la seconda eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile per acquiescenza maturata prima della proposizione del gravame straordinario. Richiama l’orientamento stabilizzato secondo cui, in caso di trasposizione del ricorso straordinario opposto, l’originaria inammissibilità del rimedio si converte in quella del ricorso giurisdizionale, salvo che l’atto di riassunzione valga come autonoma impugnativa.

Quanto alla prima eccezione, il Tribunale la ritiene infondata. L’esame del ricorso straordinario evidenzia la firma digitale della legale rappresentante, apposta il 20 ottobre 2023, in data anteriore alla proposizione. Alla luce della natura amministrativa del rimedio, trovano applicazione le previsioni del d.lgs. n. 82/2005, che attribuiscono rilevanza alla sottoscrizione digitale. Irrilevante resta la mancanza della firma nella copia notificata, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’originale.

Sul secondo profilo, la Sezione richiama il criterio per cui l’acquiescenza presuppone atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, liberamente posti in essere dal destinatario, che dimostrino la volontà chiara e incondizionata di accettare gli effetti dell’atto. Nel caso concreto, la società ha presentato denuncia alla Polizia locale il 29 giugno 2023, dichiarando di voler acquisire elementi utili per ottemperare all’ordinanza. Il sopralluogo della Polizia municipale del 4 settembre 2023 ha attestato l’avvenuta ottemperanza a quasi tutte le prescrizioni, salvo quella accessoria dell’affissione.

Il Collegio sottolinea che la volontà di eseguire l’atto senza riserva emerge dagli atti richiamati e dalla stessa prospettazione del gravame. Non vale a superare la preclusione il generico riferimento a un interesse alla richiesta risarcitoria: l’art. 34, comma 3, c.p.a. opera in ipotesi di improcedibilità sopravvenuta, non quando il ricorso era inammissibile ab origine, restando a carico della parte l’onere di proporre l’azione risarcitoria nel termine di decadenza.

In via di obiter, il Tribunale osserva che il ricorso sarebbe stato sostanzialmente fondato nel merito, per la sostanziale mancanza dei requisiti di contingibilità e urgenza. La declaratoria di inammissibilità non consente tuttavia l’esame delle censure. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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