Silenzio della p.a. e sopravvenuta risposta espressa con diniego (TAR Toscana n. 2101 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, dopo la proposizione del ricorso, di un provvedimento espresso e motivato che risponda all’istanza del privato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio della p.a., anche quando il contenuto della risposta sia di diniego. Gli atti che esprimono la volontà dell’Amministrazione di non provvedere nell’immediato non sono qualificabili come atti soprassessori e vanno impugnati con i motivi aggiunti o con autonomo giudizio. L’accoglimento dell’azione di adempimento resta conseguentemente assorbito. La domanda di indennizzo da ritardo ex art. 28 del d.l. n. 69/2013, disposizione speciale rispetto all’art. 2-bis della legge n. 241/1990 nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, richiede la previa attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore turistico e intendeva elaborare un progetto di ristrutturazione dell’area demaniale marittima su cui insiste lo stabilimento balneare oggetto di concessione in favore di altra società. Dopo aver acquisito la documentazione tramite accesso, ha chiesto al Comune, con istanza del 16 maggio 2025, la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione dell’area demaniale e dell’area di proprietà comunale, richiamando l’art. 4, secondo comma, della legge n. 118/2022.

Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, la declaratoria di fondatezza della pretesa ex art. 31, terzo comma, c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e l’indennizzo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto dirimente, in applicazione del criterio della ragione più liquida, la questione dell’improcedibilità sopravvenuta, riqualificata nei termini della cessazione della materia del contendere. Dopo il ricorso, l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza con due note, fornendo una risposta espressa e motivata e indicando le ragioni che impediscono l’indizione immediata delle procedure di gara.

La Sezione ha escluso che tali atti possano essere ricondotti alla categoria dell’atto soprassessorio. Le note esprimono in modo chiaro la volontà dell’ente di non indire per il momento le gare richieste, in particolare quella relativa al demanio marittimo, e di procedervi in un termine rimesso a valutazione discrezionale nel rispetto del termine massimo di cui all’art. 4, terzo comma, della legge n. 118/2022, senza turbare la proroga del rapporto concessorio in essere fino al 30 settembre 2027.

Da ciò deriva che la società ricorrente avrebbe dovuto contestare la volontà espressa dall’Amministrazione mediante la rituale impugnazione delle due note, con motivi aggiunti o in autonomo giudizio. Le contestazioni articolate nella memoria di replica individuano possibili motivi di illegittimità degli atti di risposta e non valgono a superare la volontà espressa con provvedimenti motivati rimasti non impugnati.

La domanda di indennizzo da ritardo è stata respinta. Il Collegio ha anzitutto rilevato il rapporto di specialità tra l’art. 28 del d.l. n. 69/2013 e l’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, con applicazione della prima disposizione ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati dopo la sua entrata in vigore, evenienza ricorrente nel caso in esame.

Quanto all’art. 28, il secondo comma condiziona l’indennizzo alla previa attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La ricorrente non ha dimostrato di avervi provveduto e l’azione indennitaria non può pertanto trovare accoglimento. La reciproca soccombenza ha giustificato la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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