Sospensione dell’ordine di demolizione tra art. 31 d.P.R. 380/2001 e art. 21 (Cons. Stato n. 9789 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere generale di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo, previsto dall’art. 21 quater l. 241/1990, non è escluso dalla disciplina speciale dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. La previsione che consente al privato di chiedere il differimento dell’ordine di demolizione per comprovate esigenze di salute, gravi situazioni di disagio socio-economico o assoluto bisogno costituisce un ampliamento delle facoltà di differimento, non una limitazione del potere generale dell’amministrazione. Il Comune può quindi sospendere l’efficacia dell’ordinanza di demolizione per ragioni di pubblico interesse, purché indichi plausibili motivi di interesse pubblico e un tempo definito di durata della misura sospensiva. L’effetto acquisitivo del manufatto al patrimonio comunale per inottemperanza non si produce quando il termine dei novanta giorni non sia integralmente decorso per effetto di sospensioni amministrative o giurisdizionali.
Il Fatto
La società appellante opera nella riparazione del patrimonio edilizio del capoluogo abruzzese. Aveva realizzato due capannoni temporanei in metallo e cemento armato per il deposito di materiali e il ricovero dei mezzi. I manufatti, in contrasto con lo strumento edilizio, erano stati temporaneamente autorizzati dal Comune in ragione della situazione seguita al sisma del 2009. La rimozione doveva avvenire entro ottobre 2017. Non essendo intervenuto l’adempimento, il Comune aveva intimato la demolizione con ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2021.
Il vicino, controinteressato, impugnava i successivi provvedimenti comunali di proroga e di sospensione dell’esecuzione. Il TAR Abruzzo accoglieva i ricorsi con le sentenze n. 547/2024 e n. 163/2025, ritenendo maturato l’effetto acquisitivo. La società e il Comune proponevano appello, con ricorsi poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo processuale. La società deduceva la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice fondato l’accoglimento su un diverso momento di maturazione dell’effetto acquisitivo rispetto a quello prospettato dal ricorrente. La censura non è accolta: il thema decidendum riguardava la verifica dell’intervenuta acquisizione, e la società era in condizione di produrre la documentazione utile a dimostrare che i termini non erano mai integralmente decorsi.
Sul terzo motivo l’appello è invece fondato. I novanta giorni dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado erano stati incisi prima dal decreto presidenziale dell’8 febbraio 2022 e poi dall’ordinanza cautelare del 2 marzo 2022. La successiva sospensione comunale del 9 maggio 2022, annullata dal TAR e ripristinata in via cautelare in appello, ha mantenuto l’ordinanza in vita fino alla reiezione nel merito del 9 settembre 2024. Il nuovo termine è stato quindi superato dall’ordinanza del 30 ottobre 2024. La Corte conclude che non si era verificata alcuna acquisizione al patrimonio comunale.
Quanto alla seconda sentenza, i giudici affrontano il rapporto tra le due norme. Il TAR aveva ritenuto che l’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 esaurisse le ipotesi di sospensione, con esclusione dell’art. 21 quater l. 241/1990. Il Collegio ribalta l’impostazione: la previsione speciale attribuisce al privato la facoltà di chiedere il differimento in situazioni tipizzate, ma non comprime il potere generale dell’amministrazione di valutare ragioni di pubblico interesse. Un’interpretazione restrittiva non trova sostegno nel dato testuale né nel principio di legalità.
Nel caso concreto l’ordinanza del 30 ottobre 2024 indicava le difficili condizioni delle imprese impegnate nella ricostruzione dei centri storici e la funzione dei manufatti rispetto al ripristino del preesistente. Tali elementi integrano i presupposti richiesti. La Corte dà infine atto che la demolizione è stata eseguita, con soddisfazione degli interessi sostanziali. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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