Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e comproprietario estraneo all’abuso (TAR Sicilia n. 2733 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione al comproprietario non ne determina l’illegittimità, ma solo l’inefficacia del provvedimento nei confronti del soggetto non intimato, il quale può impugnarlo nel termine decorrente dalla piena conoscenza. Il termine di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è perentorio: l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera ipso iure alla scadenza, e il provvedimento che la dispone ha natura meramente dichiarativa, senza spazi di discrezionalità. L’adempimento tardivo non impedisce il trasferimento della proprietà. Il proprietario estraneo all’abuso, venuto a conoscenza dell’attività illecita di terzi, deve attivarsi per rimuovere l’opera e, in mancanza, subisce le conseguenze dell’inottemperanza.

Il Fatto

Due comproprietari di terreni nel territorio comunale, adibiti ad attività di maneggio, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di sedime su cui insistevano manufatti realizzati senza titolo abilitativo tra il 2003 e il 2007. L’ente aveva emesso due distinte ingiunzioni di demolizione, la seconda delle quali revocava in parte la prima, e aveva poi accertato l’inottemperanza con verbale del 4 aprile 2022.

La comproprietaria deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione dell’ordine di demolizione e di essere del tutto estranea agli abusi, imputabili al fratello. Quest’ultimo contestava la sfasatura temporale tra l’accertamento di inottemperanza e la riedizione del potere sanzionatorio, oltre alla genericità dell’individuazione delle aree. I ricorsi venivano riuniti e posti in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal ricorso del comproprietario e ritiene infondate le censure sulla pretesa inattualità dell’accertamento. Alla data del 4 aprile 2022 l’unico ordine efficace era la prima ingiunzione; il successivo riesercizio del potere, con parziale rettifica, è irrilevante, perché la verifica andava condotta rispetto all’ordine valido in quel momento, quando i manufatti non erano stati rimossi. Le attività di ripristino successive riguardarono solo parte delle opere, sicché lo stato complessivo dell’area non può dirsi regolarizzato.

Il Tribunale ribadisce che il termine di novanta giorni ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è perentorio. Richiamando Consiglio di Stato, sez. II n. 1767 del 22 febbraio 2024, si afferma che l’effetto traslativo si produce ipso iure e che l’adempimento tardivo è irrilevante: l’amministrazione deve comunque emanare il provvedimento dichiarativo di acquisizione. Il provvedimento, dunque, non implica alcuna valutazione discrezionale.

Quanto alla dedotta genericità della perimetrazione, la sentenza osserva che il provvedimento indica espressamente l’area di sedime di circa 2.650 mq e l’area complessiva di 2.900 mq, comprensiva degli accessi e delle pertinenze. La descrizione è ritenuta adeguata e sufficientemente specifica.

Passando al ricorso della comproprietaria, il Collegio esclude l’illegittimità derivante dall’omessa notifica, che produce solo inefficacia nei confronti del soggetto non intimato, con onere di impugnazione dal momento della piena conoscenza: la ricorrente, avuta contezza dell’atto tramite accesso, non lo impugnò e prestò acquiescenza. La tesi della distinzione tra destinatari dell’ordine di demolizione e dell’ordinanza di acquisizione è respinta, richiamando TAR Palermo, Sez. II n. 2094 del 27 giugno 2022: il proprietario, anche se non autore materiale dell’opera, deve attivarsi e, in mancanza, subisce l’acquisizione. Il frazionamento catastale, infine, non è presupposto dell’acquisizione ma della successiva trascrizione. I ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese per mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *