Insussistenza della responsabilità contabile per irrecuperabilità documentale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 38 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la carenza documentale che rende non del tutto verificabile il dato contabile non integra di per sé responsabilità contabile dell’agente della riscossione quando l’irreperibilità degli atti non è a lui addebitabile e dipende dal lungo tempo trascorso dalla gestione. Il giudice contabile, accertata l’ottemperanza dell’agente e dell’amministrazione all’ordine di ricompilazione, approva il conto sulla base della documentazione in atti e dichiara il discarico dell’agente per il periodo di gestione. La permanenza di irregolarità non rimediabili non osta all’approvazione, in assenza di profili di responsabilità.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione di agente della riscossione di un Comune per il periodo 1.1.2011/31.12.2011. Con precedente sentenza-ordinanza n. 95/2022, all’esito dell’udienza dell’11 novembre 2021, la Sezione aveva dichiarato improcedibile il conto e, per l’effetto, non aveva ammesso a discarico l’agente, ordinando la ricompilazione del conto e il deposito di specifica documentazione.

In riscontro, l’Ufficio Ragioneria del Comune, con nota del 1 giugno 2022, ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica del 15 settembre 2022 il relatore ha illustrato l’esito dell’esame, evidenziando che si tratta di gestione unitaria di riscossione a diverso titolo e che i riversamenti non sono del tutto distinguibili per illeggibilità della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ottemperanza all’ordine impartito con la precedente pronuncia: il conto è stato ricompilato dall’agente e parificato in via amministrativa, con deposito della documentazione richiesta. Su tale presupposto si è concentrata la valutazione del merito contabile.

Il punto centrale attiene al rapporto tra carenza documentale e responsabilità. La Corte ha ritenuto che le irregolarità derivanti dalle lacune documentali non siano rimediabili, perché l’irreperibilità degli atti dipende dal lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione esaminata. Tale circostanza, non addebitabile all’agente, assume rilievo decisivo: essa esclude che la difficoltà di verifica del dato contabile possa tradursi in un addebito.

Su questa linea il Collegio ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. La verificazione del conto, pur non integralmente agevole, non ha fatto emergere un pregiudizio imputabile all’agente: le anomalie riscontrate restano sul piano della documentazione, non su quello dell’illecito contabile.

Ne è derivata l’approvazione del conto ricompilato alla luce della documentazione in atti e la dichiarazione di discarico dell’agente per il periodo 1.01.2011/31.12.2011. Nulla è stato disposto per le spese. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il giudizio di conto non può fondarsi su presunzioni di danno quando l’opacità documentale è fisiologica e non imputabile alla parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *