L’acquisizione al patrimonio comunale richiede accertamento e notifica dell’inottemperanza (TAR Sardegna n. 27 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto traslativo in favore del Comune dell’opera abusiva non demolita e dell’area di sedime non si produce per il solo decorso dei novanta giorni dall’ingiunzione a demolire. Il procedimento repressivo deve seguire la scansione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: ingiunzione con termine di novanta giorni, verbale di accertamento dell’inottemperanza ritualmente notificato, provvedimento di acquisizione che quantifichi e perimetri l’area sottratta al privato. La sanzione della perdita della proprietà, pur qualificata come conseguenza “di diritto”, esige un atto provvedimentale che ne definisca l’oggetto. L’ordinanza di demolizione conserva invece natura reale e si applica anche a chi non ha commesso l’abuso.
Il Fatto
La madre del ricorrente presentava nel 1986 domanda di condono per un immobile abitativo realizzato in zona vincolata. Il Comune rigettava l’istanza e il diniego veniva confermato dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Dopo il decesso della dante causa, il Comune adottava nei confronti del ricorrente, erede e proprietario, l’ordinanza di demolizione n. 1 del 2022, poi rettificata e sostituita dall’ordinanza n. 9 del 4 marzo 2022.
Il ricorrente impugnava le ordinanze e, con motivi aggiunti, anche le note e i verbali con cui il Comune aveva affermato l’avvenuta acquisizione al proprio patrimonio, diffidandolo dal compiere interventi e intimandogli di rilasciare l’immobile e consegnare le chiavi. Nelle more il ricorrente demoliva spontaneamente l’opera. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso introduttivo. La demolizione integrale delle opere ha eliminato l’interesse all’annullamento delle ordinanze. Quanto alla domanda risarcitoria, l’abusività è incontestata e l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. I provvedimenti ripristinatori hanno carattere reale: prescindono dalla responsabilità del proprietario e colpiscono un illecito permanente, con applicazione del regime vigente al momento della loro adozione.
I motivi aggiunti sono invece fondati. Le note comunali e la diffida del 13 dicembre 2022 sono immediatamente lesive, perché riconoscono come già avvenuto l’effetto traslativo in assenza del provvedimento di acquisizione. L’eccezione di inammissibilità è respinta.
Nel merito, il Collegio richiama la sequenza dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001: ingiunzione a demolire con termine di novanta giorni, accertamento dell’inottemperanza mediante verbale, atto di acquisizione che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. Il mero decorso del termine non conclude il procedimento: la necessità di rispettare tutte le fasi risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Il Collegio richiama Cons. Stato n. 714/2023, C.G.A.R.S. n. 373/2022, il parere del C.G.A.R.S. n. 81/2023 e Cons. Stato n. 3800/2023, sottolineando l’esigenza di un’interpretazione conforme ai principi della Corte europea dei diritti dell’uomo. La tutela della proprietà recede solo di fronte al doveroso ripristino spontaneo, che soddisfa pienamente le esigenze di governo del territorio: per questo la demolizione eseguita dal ricorrente rende superflua la sanzione acquisitiva.
Nel caso concreto i passaggi procedurali non sono stati rispettati, sicché la fattispecie acquisitiva non può dirsi perfezionata. Gli atti impugnati sono annullati, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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