Punteggio offerta economica e costo manodopera non soggetto a ribasso (TAR Sardegna n. 28 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice deve determinare la base d’asta per il punteggio dell’offerta economica in coerenza con la lex specialis e con i chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai concorrenti. Quando il disciplinare prevede che il costo della manodopera non è soggetto a ribasso, il punteggio va calcolato sul solo importo eccedente tale costo, senza che ciò alteri le proporzioni tra le offerte. È legittimo il ricorso alla formula basata sui ribassi in luogo di quella sui prezzi quando quest’ultima risulti matematicamente inutilizzabile per effetto di uno sconto integrale sulla parte ribassabile, purché il criterio della proporzionalità inversa interdipendente sia rispettato. L’illegittimità dell’operato della commissione rileva solo se la scelta abbia modificato i risultati e superato la prova di resistenza.
Il Fatto
Due cooperative sociali impugnavano la determinazione con cui il Comune di Quartu Sant’Elena aveva approvato i verbali della commissione di gara e aggiudicato a una terza cooperativa l’appalto del servizio di assistenza educativa specialistica per gli studenti diversamente abili, per tre anni scolastici. Le ricorrenti si collocavano al quarto posto della graduatoria.
Esse contestavano il modo in cui la commissione aveva attribuito il punteggio per l’offerta economica: la base d’asta era stata calcolata al netto del costo della manodopera non soggetto a ribasso; la formula applicata era quella sui ribassi e non quella sui prezzi indicata nel disciplinare; in via subordinata chiedevano la declaratoria di nullità della clausola che vietava il ribasso sui costi di manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato per primo il tema dell’individuazione della base d’asta. L’art. 3 del disciplinare indicava le tariffe orarie dell’educatore e del coordinatore, precisando per ciascuna la quota di costo della manodopera non soggetta a ribasso. La formulazione aveva generato dubbi interpretativi. Tuttavia, a seguito di due richieste di chiarimento, la stazione appaltante aveva precisato che il ribasso andava applicato solo sull’importo eccedente il costo della manodopera e che su tale sola parte sarebbe stato attribuito il punteggio.
Su questa base il Tribunale ha escluso ogni incertezza sulla correttezza della base d’asta utilizzata. Le ricorrenti avevano errato applicando un ribasso unico all’intera tariffa, nonostante le puntuali specificazioni contrarie rese dall’ente, anche su loro richiesta. Il Collegio ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’uso di una porzione soltanto della base d’asta avrebbe alterato le proporzioni tra le offerte, avendo il Comune dimostrato che l’operazione aveva conservato la rilevanza della voce prezzo e mantenuto le proporzioni tra i ribassi.
Quanto alla seconda censura, il Comune ha evidenziato che la formula Pmin/P*20 prevista dal disciplinare era concretamente inutilizzabile per via dello sconto integrale sulla parte ribassabile proposto da due concorrenti. La commissione ha quindi adottato la corrispondente e sovrapponibile formula sui ribassi, R/Pmax*20, che realizza ugualmente il criterio della proporzionalità inversa interdipendente. Lo stesso art. 11 del disciplinare prevedeva d’altronde l’assegnazione del punteggio massimo al ribasso più elevato, unico dato reale a disposizione.
Il punto decisivo, per il Collegio, è che la scelta non abbia modificato i risultati in modo da sovvertire l’ordine della graduatoria. Il Comune ha dimostrato che anche applicando la formula sui prezzi, ipotizzando a vantaggio delle ricorrenti un ribasso della prima graduata del 95% anziché del 100%, il punteggio ottenuto non avrebbe consentito l’aggiudicazione. La prova di resistenza non era dunque superata.
Priva di pregio è risultata infine la censura sulle clausole che impongono a pena di esclusione il divieto di ribasso sui costi di manodopera, poiché nella specie il Comune non aveva previsto alcuna esclusione in tal senso e la controversia riguardava solo i criteri di attribuzione dei punteggi. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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