Terre civiche e sgombero: poteri sostitutivi del sindaco per urgenza (TAR Molise n. 370 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I terreni comunali gravati da usi civici sono assimilabili, quanto a regime giuridico, ai beni demaniali, con la conseguenza che l’amministrazione può esercitarne la tutela in via amministrativa ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., senza necessità di ricorrere ai mezzi civilistici di difesa della proprietà. Sulle terre civiche la tutela amministrativa spetta in via ordinaria al Presidente della Giunta regionale, ma, ove sussistano motivi di urgenza, i poteri sono esercitati dal sindaco in via sostitutiva, con obbligo di immediata comunicazione all’autorità regionale. Tale potere sostitutivo costituisce specificazione dell’autotutela esecutiva e non richiede i presupposti della contingibilità e urgenza propri delle ordinanze extra ordinem di cui all’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000: è sufficiente una ordinaria urgenza. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione non vincola il giudice, che qualifica il provvedimento in base al potere sostanzialmente esercitato.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica gestiva un campo di tiro a volo su un terreno di proprietà comunale, occupato senza titolo dalla scadenza, nel 2005, della precedente convenzione di concessione. L’amministrazione comunale non aveva concesso né il rinnovo della concessione né alcuna autorizzazione all’uso dell’area, destinata a essere liberata per la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario. Sollecitata da una nota della Questura, che segnalava l’esercizio dell’attività senza la prescritta licenza, il sindaco adottò un’ordinanza con cui impose la cessazione dell’attività e lo sgombero del terreno.
Il rappresentante legale dell’associazione impugnò la sola parte dell’ordinanza relativa allo sgombero. Con un primo ricorso dedusse la violazione dell’art. 823 cod. civ. e l’assenza dei presupposti dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000. Con motivi aggiunti contestò la natura demaniale dell’area e, in subordine, l’incompetenza del sindaco, assumendo che i poteri di tutela spettassero al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale Molise n. 14/2002.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha qualificato incidenter tantum l’area come terra civica, sulla base delle delibere regionali che avevano autorizzato il mutamento di destinazione del fondo per la concessione in uso all’associazione sportiva. Secondo il Collegio, la modifica temporanea della destinazione d’uso non estingue l’uso civico: essa realizza solo il passaggio a una destinazione diversa, pur sempre di interesse collettivo, nel quadro dell’art. 41 r.d. n. 332/1928 e dell’art. 3 della l.r. n. 14/2002. La tolleranza dell’occupazione sine titulo non incide sulla natura del bene.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1698 del 2013, il Tribunale ha ribadito che i beni gravati da usi civici sono inalienabili e riconducibili al regime della demanialità. Ne deriva la legittimità dell’autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ., che consente all’amministrazione di procedere in via amministrativa.
Quanto all’incompetenza, il Collegio ha osservato che l’art. 6, comma 3, della l.r. n. 14/2002 attribuisce espressamente ai sindaci i poteri di tutela in caso di urgenza, con immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. L’eventuale omissione della comunicazione attiene a un’operazione posteriore e non inficia la competenza né la legittimità del provvedimento.
Il Tribunale ha quindi qualificato il provvedimento in base al potere sostanzialmente esercitato, a prescindere dal nomen iuris: il sindaco non ha agito come Ufficiale del Governo, ma in sostituzione del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che non rilevano i presupposti dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, più pregnanti: ai fini dell’art. 6, comma 3, è sufficiente una ordinaria urgenza. Nel caso concreto questa è ravvisata nella necessità di liberare lo spazio pubblico dall’illecita occupazione, incoerente con la destinazione civica dell’area, e nella natura dell’attività svolta con uso di armi, segnalata dalla Questura.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Le spese sono state compensate per sussistenza di eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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