Acquisizione al patrimonio comunale e decuplo dell’area di sedime (Cons. Stato n. 2668 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione costituisce conseguenza automatica del precedente procedimento concluso con l’ingiunzione e non apre un nuovo procedimento, sicché non è dovuta la comunicazione di avvio di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. L’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è legittima quando l’amministrazione individui l’area di sedime e quella ulteriore entro il limite del decuplo della superficie abusivamente costruita. Spetta al privato dimostrare che l’acquisizione dell’area eccedente sia irragionevolmente eccessiva o superi il limite di legge.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno aveva realizzato un’opera abusiva di circa 110 mq, sanzionata dal Comune con ordinanza di demolizione del 2012. A distanza di circa otto anni, all’esito di un sopralluogo, l’amministrazione accertava la mancata ottemperanza e notificava l’atto di accertamento dell’inottemperanza, con contestuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 31 del TUED, la scorretta individuazione dell’area da acquisire e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, oltre alla questione di costituzionalità del citato art. 31 rispetto agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Il TAR respingeva il ricorso; di qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello muovendo da una premessa ricostruttiva: l’ordinanza del 2012 prevedeva espressamente che, in caso di inottemperanza, il Comune si sarebbe immesso nel possesso dei beni e avrebbe proceduto all’acquisizione al patrimonio ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il sopralluogo del 2020 accertava la persistenza dei manufatti non rimossi, nonostante l’ampio lasso temporale a disposizione del proprietario, che ne era a conoscenza.
Da qui la prima conclusione: il mancato adempimento comporta l’automatica acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, quale ulteriore conseguenza di legge del procedimento già concluso. Non vi è alcun nuovo procedimento di cui comunicare l’avvio, né sussiste una circostanza fattuale idonea a fondare un affidamento del privato. La doglianza sull’art. 7 della legge n. 241/1990 è quindi infondata, senza necessità di scrutinare la sanatoria ex art. 21-octies invocata dall’appellante.
Quanto all’individuazione dell’area, la Corte condivide l’approdo del TAR: il Comune ha chiarito l’entità dell’abuso mediante il richiamo agli accertamenti di sopralluogo e ha individuato l’area di sedime oggetto di acquisizione entro il limite di legge del decuplo. Il Collegio sottolinea il difetto di prova a carico dell’appellante, che non dimostra come l’acquisizione dell’area ulteriore, indipendentemente dalla sua qualificazione catastale, sia stata irragionevolmente eccessiva o abbia ecceduto il limite di dieci volte la superficie costruita.
Il riparto dell’onere probatorio assume rilievo decisivo: la contestazione della sproporzione dell’acquisizione non può restare su piano assertivo, ma richiede la dimostrazione del superamento del parametro normativo. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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