Decadenza dagli incentivi fotovoltaici per falsità documentale e termine ragionevole (Cons. Stato n. 2665 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi fotovoltaici costituisce atto vincolato di accertamento, non espressione di autotutela, e si fonda sulla mancanza dei requisiti oggettivi dell’agevolazione. In presenza di documentazione recante falsa rappresentazione dei fatti, accertata dall’amministrazione con autonoma istruttoria, non opera il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, e riespande il solo limite del termine ragionevole, che decorre dalla scoperta dell’illegittimità. Il GSE può acquisire gli atti del procedimento penale senza che ciò integri difetto di istruttoria, né sussiste pregiudiziale penale in ordine all’accertamento della falsità, rilevante ai fini della decadenza e ostativa alla decurtazione.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico ottiene nel 2012 l’ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia. Nel 2018 il GSE avvia una verifica dopo che la Guardia di finanza gli trasmette un decreto di sequestro preventivo emesso nell’ambito di un procedimento penale. L’istruttoria fa emergere la falsificazione del timbro e della firma del tecnico incaricato sugli elaborati allegati alla domanda di incentivo.

A seguito della sentenza penale di primo grado, il GSE dichiara la decadenza dalle tariffe e ingiunge il recupero degli incentivi indebitamente percepiti. La società impugna davanti al TAR Lazio, che respinge ricorso e motivi aggiunti. Propone quindi appello, lamentando tra l’altro il superamento del termine ragionevole, il difetto di istruttoria e la necessità di sospendere il giudizio in attesa del processo penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio e la richiesta di sospensione del giudizio. La sentenza di appello penale, dal dispositivo, si è limitata a dichiarare la prescrizione del reato di truffa, confermando per il resto la condanna e disponendo la confisca; non smentisce la ricostruzione del fatto. Non ricorrono i presupposti dell’art. 295 c.p.c., né la pregiudizialità del giudizio penale, poiché il GSE ha autonomamente accertato la falsificazione documentale.

Nel merito, il provvedimento ha natura di decadenza accertativa e non di autotutela: il Gestore ha svolto un’autonoma istruttoria, acquisendo gli atti penali, invitando la società a fornire osservazioni e chiedendo chiarimenti al Comune. Opera il principio di autoresponsabilità, che onera l’interessato a garantire veridicità e completezza della documentazione e delle dichiarazioni, assumendosi il rischio delle difformità.

Quanto al termine, quello di diciotto mesi decorre dall’adozione del provvedimento di attribuzione del vantaggio e, per i provvedimenti anteriori alla novella del 2020, dalla sua entrata in vigore. In caso di false dichiarazioni, però, il termine rigido non si applica e rileva solo la ragionevolezza, decorrente dalla scoperta dell’illegittimità: il GSE ha atteso logicamente le risultanze del giudizio penale, come peraltro richiesto dalla stessa società, rispettando tale limite.

La falsità documentale è ostativa alla conservazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e non richiede sopralluogo, emergendo dal confronto tra la documentazione comunale e quella inviata al Gestore. L’estinzione per prescrizione del reato di falso non incide sulla ricostruzione storica. La decadenza, in luogo della decurtazione, è corretta perché la falsa dichiarazione integra violazione rilevante del d.m. 31 gennaio 2014.

Infine, il provvedimento di recupero ha natura meramente restitutoria e non duplica la pretesa risarcitoria, fermo restando che il concorso di titoli non può tradursi in una duplicazione delle voci di recupero. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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