Ottemperanza per la carta elettronica del docente: obbligo di esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 225 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida e l’Amministrazione non può giustificare la propria inerzia eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce titolo per l’esecuzione, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’esecuzione, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 180/2024 che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito restava inerte, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinata all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento favorevole alle parti ricorrenti in controversie analoghe. In primo luogo, il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Quanto all’applicabilità della citata disciplina al giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha ricordato che la norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, in quanto il riferimento al titolo esecutivo non richiede la spedizione in forma esecutiva, essendo espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a. che ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando il principio di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente.
Il giudice ha pertanto disposto che il Ministero proceda all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, con accreditamento delle somme relative al bonus carta docente sul conto elettronico della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, con possibilità di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione nell’ulteriore termine indicato.
Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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