Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 3441 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, conversione in legge n. 326/2003, e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, L.R. Sicilia n. 19/2021 impone l’applicazione integrale della disciplina statale anche in ambito regionale, con esclusione della sanatoria dei vincoli relativi. In ambito paesaggistico la nozione di volume e di superficie va intesa in senso ampio e finalistico, comprensiva di ogni nuova edificazione idonea a modificare stabilmente l’assetto vincolato dei luoghi, ivi compresi i volumi tecnici e le pertinenze.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 2001 un fondo in territorio soggetto a vincolo paesaggistico, sul quale insiste un manufatto censito al Catasto Fabbricati. Nel dicembre 2004 ha presentato istanza di condono riferita all’ampliamento del manufatto e alle pertinenze, articolati in quattro corpi di fabbrica, con superfici e volumi determinati secondo i parametri della legge n. 47/1985.

Il Comune non ha concluso il procedimento per la mancanza del parere della Soprintendenza BB.CC.AA. Sollecitato il nulla osta nel 2021, l’amministrazione lo ha negato con due provvedimenti del maggio 2024, ritenendo le opere non condonabili in area vincolata e dichiarando di non poter valutare nel merito l’aumento di superficie e le pertinenze. Il ricorrente ha impugnato i dinieghi deducendo la formazione del silenzio assenso ex art. 46 L.R. n. 17/2004 e il difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, confermato dalla circolare assessoriale n. 2/2022, e ricostruisce il quadro normativo: l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alla strumentazione urbanistica.

La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, L.R. Sicilia n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria delle opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il rinvio operato dall’art. 24 L.R. n. 15/2004 alla disciplina statale è integrale e ricomprende i limiti al rilascio del titolo. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, sottratte alla competenza regionale.

Ne deriva che, in Sicilia, il terzo condono non è ammissibile in presenza di vincoli relativi. Sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. La Sezione ritiene superato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e conferma la piena applicabilità della normativa nazionale, come affermato dal giudice di appello con le sentenze n. 836/2023 e n. 288/2023.

Nel caso concreto la domanda di condono e il ricorso stesso attestano la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi, non sanabili in area vincolata. Il diniego è adeguatamente motivato per relationem al richiamo della circolare assessoriale. Trattandosi di atti vincolati, non occorrono valutazione comparativa dell’interesse pubblico, comunicazione di avvio del procedimento né preavviso di diniego, e non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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