Co-progettazione con ETS: onlus non iscritte al RUNTS ammesse al regime transitorio (Cons. Stato n. 3082 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di co-progettazione disciplinata dagli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117 del 2017, il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto, per le onlus, mediante l’iscrizione all’anagrafe di settore, sino alla definitiva iscrizione al Registro unico, dovendosi riconoscere al regime transitorio dell’art. 101, comma 3, del codice del terzo settore portata generale e non meramente fiscale. Nel rapporto di amministrazione condivisa gli importi riconosciuti all’ente del terzo settore hanno natura di contributi ex art. 12 della legge n. 241 del 1990, con funzione compensativa e non corrispettiva, e le voci del costo del lavoro, dipendente e autonomo, costituiscono spese ammissibili e rimborsabili nei limiti del progetto e del piano finanziario. Non è pertanto configurabile un rapporto sinallagmatico ostativo al ricorso al modello, né assume rilievo la questione di compatibilità europea prospettata in via pregiudiziale.

Il Fatto

Il Comune di Milano ha esperito un’istruttoria pubblica per individuare soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e cogestione di una struttura di accoglienza e di appartamenti destinati all’housing sociale, nell’ambito di un finanziamento PNRR. La procedura, svolta ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117 del 2017, si è conclusa con l’affidamento a un raggruppamento risultato primo in graduatoria, mentre il raggruppamento ricorrente si è collocato al secondo posto.

Il secondo graduato ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’ammissione e l’aggiudicazione, deducendo la mancata iscrizione al RUNTS di tre enti componenti il raggruppamento vincitore, l’incompatibilità del modello con prestazioni di carattere oneroso, l’assenza della fase di co-programmazione e plurimi vizi di valutazione. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti; di qui l’appello, nel quale è stata reiterata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il requisito di idoneità professionale. L’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 consente che l’iscrizione al RUNTS sia sostituita dall’iscrizione ai registri di settore. L’istituzione del Registro con il d.m. n. 106 del 15 settembre 2020 non ha però esaurito il regime transitorio: l’art. 34, comma 3, del medesimo decreto fissa per le onlus il termine del 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, termine che la relazione ministeriale acquisita in istruttoria colloca al 31 marzo 2026.

La Sezione ritiene condivisibile l’interpretazione ministeriale: sebbene il problema muova da una qualificazione fiscale, l’effetto della norma è di estensione generale del regime transitorio, condizionata a bilanci conformi agli schemi ministeriali, pubblicazione del bilancio sociale e nomina degli organi di controllo. Ne segue che la scelta del Comune di ammettere tutte le onlus non è contra legem né illogica, e che l’esclusione avrebbe irrazionalmente ridotto la platea degli ETS.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità di un rapporto sinallagmatico. L’art. 6 dell’avviso qualifica le risorse come contributi, erogati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, con possibile riduzione a consuntivo. Richiamata la nozione di amministrazione condivisa enucleata da Corte cost. n. 131 del 2020 e recepita nell’art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2023, e ribadito l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. V, n. 4540 del 2024, il Collegio accoglie le conclusioni della relazione ministeriale: le voci del costo del lavoro sono spese ammissibili e rimborsabili, non comprimibili in forza dell’art. 16 del codice del terzo settore, mentre restano escluse le prestazioni gratuite dei volontari. Caduta la premessa dell’onerosità, la questione pregiudiziale è irrilevante.

È poi infondata la censura sulla mancata co-programmazione: l’art. 55, commi 2 e 3, non impone una separazione necessaria tra le fasi, e nella specie la collaborazione sussidiaria si è realizzata attraverso il piano di sviluppo del welfare approvato dal Consiglio comunale. Quanto ai criteri di valutazione, alla pretesa violazione dell’autovincolo e ai rilievi sul piano economico-finanziario, la Sezione conferma le statuizioni di primo grado, escludendo profili di manifesta irragionevolezza e qualificando le discrasie segnalate come refusi o espressione della fisiologica flessibilità del progetto in co-progettazione.

L’appello, con l’unità domanda risarcitoria, è dunque respinto; l’infondatezza della pretesa risarcitoria priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale del rito speciale PNRR, e le spese sono compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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