L’acquisizione al patrimonio comunale è effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 277 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni dalla notifica. Il provvedimento di acquisizione ha natura dichiarativa e l’acquisto si perfeziona ope legis alla scadenza del termine, salvo che sia stata presentata istanza di accertamento di conformità o sia dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. La demolizione tardiva, ancorché intervenuta in esecuzione di un ordine del giudice penale, non elide l’effetto acquisitivo già consolidatosi, poiché la vicenda penale non priva il Comune dei propri autonomi poteri di vigilanza e repressione. Il verbale di immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisto, privi di autonoma statura provvedimentale, non sono lesivi e la loro impugnativa è improcedibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il verbale di immissione in possesso del 04.12.2023 con cui il Comune ha acquisito al proprio patrimonio un immobile di sua proprietà, insieme al provvedimento che aveva accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e all’atto di trascrizione della predetta acquisizione.
Esponeva che l’ordine di demolizione riguardava un capannone edificato senza permesso di costruire e che, dopo l’accertamento dell’inottemperanza, il manufatto era stato demolito in esecuzione di un provvedimento del giudice penale. Da ciò deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 380 del 2001: il ripristino dell’assetto urbanistico avrebbe privato di titolo l’acquisizione gratuita, con diritto alla restituzione dell’immobile.
Il Comune, costituitosi, eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto di acquisizione e, nel merito, l’infondatezza. Il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la tempestività dell’impugnativa dell’atto di acquisizione. Il Comune ha documentato che il provvedimento era stato notificato il 3.12.2015 mediante ritiro del plico presso l’ufficio postale. Da tale data decorreva il termine di cui all’art. 29 cod. proc. amm., spirato ben prima della notifica del ricorso, avvenuta il 2 febbraio 2024. L’impugnazione è pertanto irricevibile.
Da ciò il Tribunale ha fatto discendere l’improcedibilità per difetto di interesse dell’impugnativa del verbale di immissione in possesso e della trascrizione. Il primo, quale atto di constatazione di operazioni materiali, ha efficacia meramente dichiarativa (TAR Veneto, sez. II, n. 378 del 2024); la seconda è preordinata solo all’opponibilità dell’acquisto ai terzi. Nessuno dei due atti assume autonoma statura provvedimentale né spessore lesivo.
Nel merito, il ricorso è anche infondato. La Corte ha ricostruito la sequenza procedimentale: l’ordinanza di demolizione è stata notificata il 29/01/2003 e l’accertamento di inottemperanza notificato il 3.12.2015. La demolizione è intervenuta successivamente al termine di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. A fronte della regolare notificazione dell’ingiunzione e della mancata demolizione nel termine, la acquisizione costituisce un effetto automatico dell’inadempimento.
Il Collegio ha richiamato l’indirizzo nomofilattico dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione integra un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal primo illecito edilizio. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni; la fattispecie è a formazione progressiva solo se con esso sia identificata per la prima volta l’area ulteriore. La giurisprudenza invocata dal ricorrente (TAR Campania, Napoli n. 6806/2022) è stata ritenuta superata dal più recente orientamento.
La Corte ha infine escluso che l’effetto acquisitivo sia inibito dall’esecuzione dell’ordine penale di demolizione. La vicenda processuale penale non priva il Comune dei propri poteri di vigilanza e repressione, che coesistono con quelli dell’Autorità giudiziaria e richiedono solo un coordinamento esecutivo. La scansione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è stata rispettata, con conseguente assoggettamento alla sanzione dell’acquisizione gratuita. Ricorso dichiarato in parte irricevibile e per il resto improcedibile; spese liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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