Parere favorevole del responsabile impone motivazione rinforzata del diniego (TAR Sicilia n. 273 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo, il raccordo tra fase istruttoria e fase decisionale, valorizzato dall’art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall’art. 4, l. 11 febbraio 2005 n. 15, impone all’organo competente per il provvedimento finale l’onere di motivare le ragioni del dissenso rispetto alle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. Il diniego che si limiti a disattendere il parere favorevole di quest’ultimo, senza esplicitare le ragioni del diverso convincimento, è viziato nella motivazione e va annullato. Le contestazioni sulla competenza del responsabile del procedimento e sulla correttezza della procedura, formulate dall’Amministrazione solo in giudizio, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il riferimento alle “strutture preesistenti“, contenuto nel D.A. n. 23119/1997 e nel D.A. n. 890/2002, va inteso come strutture già autorizzate e in esercizio, non come strutture edilizie preesistenti.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva una Comunità Residenziale Socio-Riabilitativa autorizzata per quattordici posti letto. Con istanza del luglio 2023 chiedeva l’ampliamento a venti posti. Il dirigente del servizio di igiene pubblica, dopo sopralluogo, esprimeva parere favorevole all’ampliamento. Il direttore dell’unità operativa trasmetteva però l’istanza alla Regione per un parere, che non veniva reso; l’ufficio legale aziendale esprimeva avviso negativo, qualificando come transitorio il regime di tolleranza dimensionale del venti per cento.
Con provvedimento del settembre 2023 l’A.S.P. rigettava l’istanza, richiamando il D.A. n. 890 del 17.06.2002 e il D.A. del 13.10.1997 e sostenendo che la deroga opera solo per le strutture preesistenti a tale data. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione della disciplina regionale sui requisiti dimensionali e il deficit motivazionale del provvedimento, contraddetto dal parere istruttorio favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo motivazionale, ritenendolo assorbente. Il responsabile del procedimento aveva rilasciato parere favorevole, protocollato, sull’istanza di autorizzazione. Il dirigente competente ad adottare il provvedimento finale ha invece rigettato l’istanza disattendendo quel parere, senza indicare le ragioni del diverso convincimento.
Il sistema del procedimento amministrativo — osserva il Tribunale — valorizza il raccordo tra momento istruttorio e momento decisionale. Da ciò deriva l’onere motivazionale in capo all’organo che adotta il provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, quando intenda discostarsi dalle risultanze istruttorie.
L’Amministrazione ha contestato solo in giudizio la competenza del responsabile del procedimento a emettere il parere e la correttezza della procedura seguita. Per il Collegio si tratta di osservazioni che, anche se condivisibili, avrebbero dovuto essere formulate nel diniego comunicato alla ricorrente: diversamente, esse costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Il Tribunale ravvisa inoltre plurimi elementi del coinvolgimento del responsabile nel procedimento: l’autorizzazione della missione per il sopralluogo, la comunicazione allo stesso della necessità del parere regionale, l’assenza di qualsiasi atto di autotutela o di richiamo interno rispetto alle sue determinazioni, a fronte di una dedotta carenza di potere fatta valere soltanto nel giudizio.
Quanto al concetto di “struttura preesistente“, ferme le valutazioni riservate all’Amministrazione, il Collegio ritiene che il riferimento sia alle strutture già autorizzate e in esercizio, alle quali viene concesso un termine per l’adeguamento con un margine di tolleranza giustificato dalla circostanza che non si tratta di struttura di nuova istituzione. Il diniego è quindi annullato e l’A.S.P. dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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