Variante PGT e riduzione del consumo di suolo: azzonamento agricolo non sindacabile (TAR Lombardia n. 230 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione del privato titolare di una precedente destinazione edificatoria recede rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, trattandosi di scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti. La tutela dell’affidamento qualificato è riservata a ipotesi eccezionali, tra cui le pregresse convenzioni edificatorie, i giudicati recanti riconoscimento del diritto di edificare e la modificazione in zona agricola di un’area interclusa da fondi edificati non abusivamente. Non sussiste alcun divieto di reformatio in peius della precedente zonizzazione, poiché l’interesse del privato alla conferma della disciplina previgente è interesse di mero fatto. La destinazione a verde agricolo con divieto di edificazione è legittima anche quando non soddisfi in modo diretto interessi agricoli, ove sia preordinata al contenimento del consumo di suolo e all’equilibrio delle condizioni di vivibilità.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di aree destinate dal PRG del 2004 alla trasformazione con destinazione residenziale, confermata dal PGT approvato nel 2010, hanno impugnato la delibera consiliare di approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio di un Comune lombardo. A seguito dell’adozione della variante, la destinazione urbanistica dell’area di loro proprietà era stata variata da residenziale ad agricola.

I ricorrenti avevano presentato osservazioni, proponendo l’azzonamento delle aree nei Tessuti Residenziali a medio-bassa intensità; l’Amministrazione aveva confermato in sede di approvazione definitiva la destinazione già impressa in fase di adozione. Hanno quindi chiesto l’annullamento per eccesso di potere, lamentando l’irragionevolezza della scelta in contrasto con la vocazione edificatoria dei terreni, privi di attitudine agricola, e con il contesto circostante interamente edificato. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico articolato motivo. In via preliminare rileva che l’area dei ricorrenti aveva destinazione residenziale rimasta priva di attuazione e che la variante ne ha modificato l’azzonamento in funzione dell’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, richiamato nelle controdeduzioni alle osservazioni e coerente con il Piano Territoriale Regionale integrato ai sensi della legge regionale n. 31/2014.

Il Tribunale precisa che le previsioni del PTR o del PTCP, ove prescrittive e prevalenti, operano solo nel senso di impedire al Comune la compromissione del bene tutelato, mentre nessun limite può essere opposto all’Ente che voglia garantire maggiore tutela o estenderne l’ambito (richiamata Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2019, e TAR Lombardia n. 424 del 2024).

Il nucleo argomentativo è la riconosciuta ampia discrezionalità comunale in materia, che rende recessiva la posizione dei privati salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo, nella specie insussistente (richiamati Cons. Stato n. 7790 del 2024 e Cons. Stato n. 21 del 2023). Le aspettative edificatorie dei ricorrenti erano peraltro di mero fatto e condizionate all’approvazione di un piano attuativo dell’Ambito di trasformazione rimasto inattuato. Il Collegio esclude altresì un divieto di reformatio in peius, relegando l’interesse alla conferma della previgente disciplina a interesse di mero fatto non tutelabile.

Quanto alla dedotta assenza di attitudine agricola, il Tribunale osserva che la destinazione a verde agricolo non implica necessariamente il soddisfacimento diretto di interessi agricoli, potendo essere finalizzata al contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano e degli obiettivi di limitazione del consumo di suolo. Né rilevano, da soli, la presenza di un fabbricato ad uso deposito — privo di prova del titolo autorizzativo a fronte della specifica contestazione comunale — o la posizione fronteggiante strade urbane. Le censure attengono dunque al merito delle scelte amministrative. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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