Acquisizione al patrimonio comunale solo se l’inottemperanza è imputabile (Cons. Stato n. 7642 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive costituisce sanzione afflittiva distinta dalla demolizione e presuppone l’imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’atto di acquisizione non può essere emesso quando risulti la non imputabilità dell’inottemperanza al destinatario, debitamente dimostrata da quest’ultimo secondo il principio di vicinanza alla fonte di prova. Ove manchi la prova dell’effettiva conoscenza dell’ingiunzione e sia provato l’errore del recapito nella notifica, l’atto di accertamento dell’inottemperanza e il connesso verbale di sopralluogo sono illegittimi. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è manifestamente infondata, perché la norma si interpreta già nel senso conforme ai parametri evocati.

Il Fatto

Gli appellanti, eredi del proprietario originario, impugnano la sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale del 10 aprile 2017. Quell’atto accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 16 novembre 2016, disponeva l’acquisizione del bene al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria. Il ricorso investiva anche l’ordine di demolizione e il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 31 marzo 2017.

Il primo giudice aveva ritenuto perfezionata la notifica dell’ingiunzione per compiuta giacenza e quindi definitivo il provvedimento, non più contestabile nel merito. Aveva inoltre dichiarato irrilevante la questione di costituzionalità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e respinto la censura sul contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio rileva la tardività della memoria di costituzione del Comune, depositata il 12 settembre 2025 in violazione dei termini dell’art. 73 c.p.a. e priva di giustificazione ex art. 54, comma 1, c.p.a.: il deposito vale solo ai fini della costituzione, con stralcio delle difese.

Nel merito, la Corte esamina il dato della notifica. La busta spedita dal Comune riporta un indirizzo diverso da quello in cui le opere risultano realizzate e da quello indicato come residenza dal ricorrente nel giudizio di primo grado. Le mappe comunali confermano che i due recapiti sono distinti, benché le vie siano adiacenti. Ne deriva che la censura di carenza dei presupposti dell’acquisizione gratuita è fondata.

Sul piano del diritto, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 13 dell’11 ottobre 2023, che ha qualificato l’atto di acquisizione come sanzione afflittiva distinta da quella demolitoria, in linea con la giurisprudenza costituzionale. Da tale natura discende che l’illecito omissivo deve essere imputabile: l’atto non può essere emesso se il destinatario dimostra la non imputabilità dell’inottemperanza. La questione di costituzionalità è pertanto infondata, perché la disposizione si interpreta già in senso conforme.

Nel caso concreto manca la prova dell’effettiva conoscenza dell’ordine di demolizione e vi è anzi la prova dell’errore del recapito. Difetta quindi l’imputabilità, con conseguente annullamento dell’atto di acquisizione, della sanzione pecuniaria e del verbale di sopralluogo che su di esso si fonda.

Caduta la definitività dell’ingiunzione, il primo motivo va esaminato nel merito, ma è infondato. Gli appellanti non provano che le opere fossero assistite da titolo edilizio: le dimensioni e i materiali escludono la natura pertinenziale, secondo la nozione più ristretta di pertinenza urbanistica. Per la loro realizzazione occorreva il permesso di costruire, di qui la legittimità dell’ordine di demolizione. L’appello è accolto in parte, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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