Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso in appello (Cons. Stato n. 7898 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione del ricorso impone al giudice amministrativo di non decidere nel merito e di adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm., il rapporto processuale conserva la propria unitarietà anche quando si articola in gradi distinti. La sopravvenuta carenza dell’interesse determina perciò l’improcedibilità non solo dell’appello ma anche dell’impugnativa originaria e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, salvo che ricorra un difetto della condizione dell’azione inficiante il solo giudizio di appello.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale, profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare presso il Ministero della giustizia. Aveva conseguito un punteggio di 20,25, inferiore alla soglia di idoneità fissata in 21/30. Ha impugnato la graduatoria, il bando e i verbali, dolendosi dell’erroneità del punteggio sul quesito n. 16 e dell’omessa attribuzione dei due punti previsti dall’art. 6 del bando per i possessori di laurea magistrale.

Il TAR Lazio, Sez. I, n. 14634/2022, ha respinto il primo motivo e accolto il secondo, disponendo il riesame della posizione in graduatoria. La ricorrente ha appellato il solo capo sfavorevole, ritenendolo insufficiente a garantirle l’ingresso tra i vincitori. Nelle more, con nota depositata il 18 settembre 2024 e non notificata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo risultata idonea in un successivo concorso, chiedendo la compensazione delle spese. La controparte non ha eccepito nulla.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della nota difensiva. La dichiarazione, pur non formalizzata nelle modalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., esprime in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Da ciò deriva, per effetto del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e dell’appello, con rimozione della sentenza impugnata perché priva di attualità.

Il Collegio richiama un principio jus receptum: di fronte alla dichiarazione espressa dell’appellante di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sul punto il provvedimento richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 3767/2020 e Cons. Stato, sez. V, nn. 7598 e 4789/2021.

Il passaggio centrale riguarda l’estensione dell’effetto caducatorio. Il rapporto processuale non perde la propria unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti. La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso determina quindi l’improcedibilità non solo dell’appello ma anche dell’impugnativa originaria, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. La deroga è ammessa solo quando ricorra un difetto della condizione dell’azione che infici il solo giudizio di appello. Sul punto la Corte richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4741/2018 e sez. V, n. 4699/2017.

Quanto alle spese, il Collegio osserva che le questioni di merito dedotte riguardavano l’incerta formulazione di uno dei quesiti selettivi e delle connesse risposte. Ravvisa perciò giusti motivi per accogliere l’istanza di compensazione del doppio grado, non contestata dalla controparte. Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, annulla la sentenza impugnata, dichiara improcedibile l’appello e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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