Acquisizione al patrimonio comunale e motivazione per relationem della superficie (Cons. Stato n. 2493 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce effetto automatico della mancata esecuzione e non richiede una puntuale autonomia motivazionale. La motivazione dell’atto di acquisizione può essere ricavata per relationem dalla descrizione degli interventi sanzionati nei precedenti provvedimenti, con la conseguenza che non è fondata la censura di inesatta individuazione della superficie quando il frazionamento operato dal tecnico comunale risulti inferiore o pari a quella indicata nelle ordinanze di demolizione. In tema di convenzione urbanistica, la richiesta di modifica avanzata dal privato non può tradursi in uno strumento per proseguire nella fruizione dell’abuso edilizio, essendo la modifica ammessa solo per adeguare l’accordo a nuove previsioni urbanistiche sopravvenute. Il funzionario comunale non è incompetente a provvedere sull’istanza di sanatoria e sull’acquisizione quando lo schema di convenzione sia stato previamente approvato dal Consiglio comunale.

Il Fatto

Il proprietario di terreni ricadenti in area destinata dal PRG ad attrezzature di servizio pubblico aveva realizzato un fabbricato con destinazione commerciale e pavimentato il piazzale antistante. L’intervento, risalente al 2009, era stato sanzionato con ordinanza di demolizione; seguirono due domande di sanatoria, la seconda delle quali subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica per l’uso pubblico dell’area.

Dopo l’approvazione del progetto preliminare delle opere, il privato chiese la modifica della convenzione. Il Comune qualificò la richiesta come tentativo di perseverare nell’abuso e, non essendo stato presentato il progetto esecutivo, applicò la clausola risolutiva con acquisizione gratuita della pavimentazione al patrimonio comunale. Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso; il privato ha appellato deducendo l’errata quantificazione della superficie e il difetto di competenza del funzionario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo della quantificazione dell’area. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 disciplina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Il Collegio rileva che nel provvedimento impugnato, che richiama le precedenti ordinanze, l’area interessata dall’abuso è individuata in circa mq. 2.430, mentre il frazionamento del geometra incaricato ha indicato mq. 2.321, misura addirittura inferiore. La censura di illegittima inclusione di area a verde e viabilità di piano resta quindi smentita sul piano documentale.

Il passaggio centrale riguarda la motivazione per relationem. Trattandosi di effetto automatico dell’inottemperanza, la motivazione dell’atto di acquisizione può ricavarsi dalla descrizione degli interventi sanzionati nei provvedimenti precedenti. Il Collegio esclude così che l’amministrazione dovesse procedere a una nuova e autonoma rappresentazione delle ragioni dell’acquisizione.

Quanto al dedotto vizio di incompetenza, la Corte ricostruisce la sequenza procedimentale. L’abuso è anteriore alla convenzione ed è già stato sanzionato nel 2009. L’istanza di sanatoria fu ritenuta ammissibile previa stipula della convenzione ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PRG, e il Consiglio comunale approvò lo schema di convenzione. Su tali premesse, il funzionario dell’area tecnica non ha esercitato una competenza consiliare, essendo la modifica richiesta estranea ai presupposti previsti dall’accordo.

La Corte esamina quindi il contenuto della convenzione urbanistica. Le modifiche sono consentite solo per adeguare l’accordo a nuove previsioni urbanistiche medio tempore approvate; nel caso concreto tali presupposti non sussistono. Le parti non avevano del resto raggiunto alcun accordo sulla richiesta del privato. Non essendo stato presentato il progetto esecutivo, opera l’art. 16 della convenzione, che prevede la risoluzione e l’acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale.

L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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