Interdittiva antimafia e obbligo di comunicazione preventiva al destinatario (C.G.A.R.S. n. 246 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia, nel testo introdotto dall’art. 48 del d.l. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, pone come regola generale l’obbligo del Prefetto di comunicare tempestivamente al destinatario gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa prima di adottare l’informazione antimafia interdittiva. L’omissione della comunicazione costituisce eccezione che richiede una motivazione rafforzata, ancorata a ragioni e fatti specifici del singolo caso, non alle esigenze fisiologiche e intrinseche delle misure di prevenzione. Le particolari esigenze di celerità e riservatezza non possono essere desunte da formule generiche, dovendo il giudice esercitare un sindacato effettivo sui presupposti della deroga. Non è invocabile l’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, perché il provvedimento interdittivo non è vincolato e la partecipazione può orientare la scelta verso misure alternative di prevenzione collaborativa. La violazione delle garanzie partecipative non degrada a mera irregolarità.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle costruzioni impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale introdotte nel 2021 e l’insussistenza dei presupposti, anche alla luce delle statuizioni del Tribunale del riesame e della Cassazione penale favorevoli a un ex amministratore.
Con motivi aggiunti la società contesta la risoluzione del contratto di sub-fornitura disposta dalla stazione appaltante e dalla committente, sostenendo l’assenza di automatismo risolutorio e la necessità della previa intesa con l’ANAC. Il TAR respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile quello per motivi aggiunti, compensando le spese. Propone appello la società; l’ANAS e le amministrazioni resistono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e, in via preliminare, riunisce i ricorsi, prendendo atto della rinuncia all’appello originario e scrutinando quello ridimensionato nei limiti dimensionali. Sul primo motivo ritiene fondato il profilo relativo alla partecipazione procedimentale, assorbendo le censure sul merito dei presupposti.
Il C.G.A.R.S. ricostruisce la portata dell’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia: la novella del 2021 ha operato un cambiamento di paradigma, riconoscendo centralità al contraddittorio con il destinatario. La partecipazione non serve solo alla difesa, ma consente di prospettare soluzioni organizzative che inducano il Prefetto a preferire misure alternative all’interdittiva.
Le particolari esigenze di celerità che legittimano la deroga devono essere ancorate a ragioni e fatti specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, per consentire il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Ammettere il richiamo a condizioni fisiologiche equivarrebbe a una interpretatio abrogans della norma. Il Collegio richiama le Sezioni III del Consiglio di Stato, n. 2899 del 2021, e l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 26 maggio 2020, C-17/20.
È escluso il ricorso all’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990: il provvedimento interdittivo non è vincolato e non può dirsi che il suo contenuto sarebbe stato necessariamente identico. Nel caso concreto l’omissione dell’avviso si fonda su un mero richiamo a generiche condizioni di celerità; neppure la riservatezza è desumibile, poiché gli elementi valorizzati provengono da un’ordinanza cautelare non più coperta da segreto.
Quanto ai motivi aggiunti, l’art. 7 del Protocollo di legalità subordina l’esercizio della potestà risolutiva alla previa intesa con l’ANAC, cui compete valutare la possibile prosecuzione del rapporto. Il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare l’improcedibilità. L’appello è quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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