Equivalenza funzionale del prodotto e sindacato sul giudizio tecnico della stazione appaltante (TAR Abruzzo n. 368 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di forniture, il principio di equivalenza consente al concorrente di offrire un prodotto difforme dalle specifiche tecniche del capitolato, purché funzionalmente idoneo a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante. La verifica di equivalenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e, ove resa da un ufficio competente con esame della scheda tecnica e del campione, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per palese illogicità o abnormità. I chiarimenti resi in sede di gara possono integrare e ridefinire l’oggetto del lotto, includendo dispositivi con caratteristiche costruttive diverse ma di pari funzionalità. La mancata indicazione in scheda tecnica di un singolo dato non equivale alla sua assenza, potendo la stazione appaltante verificarne il possesso in concreto.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura negoziata, su piattaforma M.E.P.A. e con criterio del minor prezzo, per la fornitura di medicazioni adesive destinate alla gestione di cateteri venosi centrali, suddivisa in due lotti. La ricorrente partecipa al lotto 2, avente ad oggetto un sistema di fissaggio, ma l’aggiudicazione va alla controinteressata, che offre il prezzo inferiore.
La ricorrente impugna la delibera di aggiudicazione e gli atti di gara, sostenendo che il prodotto della controinteressata non possiede le caratteristiche tecniche minime imposte a pena di esclusione dal capitolato tecnico: mancherebbe la massa adesiva in silicone e non sarebbe indicato il valore di aspirabilità del film di poliuretano. Dopo l’accesso agli atti e il deposito in giudizio di documentazione non ostesa, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso la nota del servizio farmaceutico che richiama l’equivalenza applicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: il prodotto offerto dalla controinteressata è difforme dalle specifiche del capitolato. Tale difformità, tuttavia, non travolge l’aggiudicazione. In sede di chiarimenti la stazione appaltante aveva accolto il rilievo di un concorrente, ammettendo un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione in quanto equivalente dal punto di vista funzionale, con valutazione definitiva subordinata alla verifica della campionatura.
La risposta al quesito integra di fatto la previsione del capitolato e ridefinisce l’oggetto del lotto 2. Su questa base opera il principio di equivalenza, che permea le gare pubbliche: i concorrenti possono offrire un prodotto diverso da quello descritto, purché di pari funzionalità. Il prodotto della controinteressata, esaminato nella scheda tecnica e nel campione, è stato ritenuto idoneo dal Servizio Aziendale del Farmaco, che ha così svolto la valutazione di equivalenza.
Quanto alla dedotta assenza di una valutazione di equivalenza, il Collegio la ritiene smentita dagli atti: la delibera di aggiudicazione richiama la nota di idoneità tecnica, che ha portato all’esclusione di due offerte non conformi ai requisiti minimi. Il ragionamento a contrario conferma che il giudizio ha natura comparativa. Irrilevante è poi la questione della dichiarazione di equivalenza e del test report: il primo non era richiesto dalla documentazione di gara, la seconda va coordinata con i chiarimenti successivi, che hanno prevalso sulla lettera di invito.
Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul giudizio di equivalenza è giudicato inconferente, perché nella specie il giudizio risulta compiutamente espresso e non meramente implicito. Il giudizio tecnico reso dall’ufficio competente costituisce espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità salvo palese illogicità. Quanto al valore di aspirabilità, la sua mancata indicazione in scheda tecnica non implicava l’assenza della caratteristica, ben potendo essere verificata in concreto.
Respinti il ricorso e i motivi aggiunti, la domanda risarcitoria è dichiarata infondata per difetto dell’elemento oggettivo del danno. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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